Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49819 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49819 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AVINO VINCENZO N. IL 02/05/1978
avverso la sentenza n. 6412/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza emessa
dal Tribunale di Lecco il 14.4.2014, la Corte di Appello di Milano dichiarava non
doversi procedere nei confronti di D’AVINO Vincenzo, in ordine al reato p. e p.
dall’art. 590, commi 1, 2 e 3 c.p., per essere il detto reato estinto per maturata
prescrizione.
L’imputazione afferiva alla mancata adozione da parte del D’AVINO -quale
datore di lavoro e titolare della ditta D’Avino Vincenzo Costruzioni Edili sedente

negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione degli artt. 68 D.P.R. 164/56 e
12 comma 3 del D.Lgs. 494/1996, ed in specie omettendo di applicare le misure
di prevenzione atte ad evitare le cadute nel vuoto prescritte dal coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, determinava le condizioni per il verificarsi dell’infortunio
occorso al dipendente Silva Lopez Alfredo, il quale, il giorno 21 maggio 2007,
nell’effettuare un’operazione di calo a terra mediante gru e posizionarnento delle
staffe in ferro necessarie per completare un’armatura di solette sovrastanti
alcuni box seminterrati, cadeva in uno dei detti box attraverso un’apertura
presente nella soletta predisposta per il posizionamento di un lucernario e non
adeguatamente protetta; da ciò derivavano a carico del Silva Lopez le lesioni di
cui in atti, giudicate guaribili in giorni 72.
Nella sentenza impugnata si conferma sostanzialmente l’addebito mosso a
carico del D’AVINO, nella detta qualità: egli aveva infatti assunto, quale titolare
dell’impresa omonima operante in regime di subappalto, ogni responsabilità
nell’organizzazione del lavoro, nell’impiego di macchinari e nella mano d’opera
(come risulta dal contratto di subappalto sottoscritto con la ditta subappaltante
Costruzioni e Ricostruzioni di Casatenovo, riportato per stralci nell’impugnata
sentenza); né, ad avviso della Corte di merito, rileva che il Silva Lopez operasse
come capo cantiere e responsabile della sicurezza, atteso che non risultava che il
D’AVINO avesse a lui delegato il compito di mettere in sicurezza i lavoratori che
avrebbero dovuto eseguire il montaggio delle staffe in ferro.
2. – Avverso la prefata sentenza di appello ricorre il D’AVINO tramite il
proprio difensore di fiducia.
2.1. – Nell’unico motivo di ricorso, si censura la mancanza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione con cui la sentenza impugnata ha escluso la
sussistenza di circostanze idonee ad escludere la colpevolezza dell’imputato ai
sensi dell’art. 129 c.p.p.; evidenzia all’uopo il ricorrente che l’assunzione, da
parte del Silva Lopez, della qualità di capo cantiere responsabile della sicurezza
implicherebbe che, in assenza del datore di lavoro, sia costui ad assumere le
responsabilità in materia antinfortunistica e sia il soggetto istituzionalmente

in Chiari (BS)- di doverose cautele prevenzionistiche, di tal che, agendo con

preposto al controllo dell’osservanza delle misure di sicurezza. Inoltre il
ricorrente censura che la sentenza non abbia convenientemente motivato in
ordine alla condotta tenuta nell’occorso dalla persona offesa, descrivendo le
circostanze in fatto in base alle quali il Silva Lopez si sarebbe comportato in
modo gravemente imprudente. Infine, si duole il ricorrente dell’assenza di
dimostrazione che il comportamento tenuto dal D’AVINO sia qualificabile come
condotta omissiva colposa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

manifestamente infondato.
E’ infatti ben vero che, per pacifica giurisprudenza, è configurabile
l’interesse ad impugnare dell’imputato nel caso in cui sia pronunciata sentenza di
non doversi procedere per prescrizione, ex art. 129, comma primo, cod. proc.
pen., considerato che detto interesse sussiste qualora dalla modifica del
provvedimento impugnato – da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva
anche della motivazione – possa derivare l’eliminazione di qualsiasi effetto
pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Pertanto, detta modifica
rileva non solo quando l’imputato, attraverso l’impugnazione si riprometta di
conseguire effetti penali più vantaggiosi come l’assoluzione o la mitigazione del
trattamento sanzionatorio, ma anche quando miri ad assicurare conseguenze
extrapenali più favorevoli, come quelli che l’ordinamento rispettivamente fa
derivare dall’efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione
nel giudizio di danno (art. 651 e 652 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle
sentenze di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art.
654 cod. proc. pen.) (ex multis vds. da ultimo Cass. Sez. 5, n. 24300 del
19/03/2015 – dep. 05/06/2015, Migliaccio e altri, Rv. 263907).
Tuttavia -secondo un orientamento anch’esso pacificamente espresso dalla
giurisprudenza di questa Corte- il principio suddetto è stato costantemente
affermato in situazioni in cui non ricorreva una causa di estinzione del reato e
non si rendeva applicabile, per conseguenza, il disposto dell’art. 129 c.p.p.,
comma 2, che predilige il proscioglimento nel merito allorché, pur ricorrendo la
causa suddetta, risulti “evidente” l’innocenza dell’imputato. L’interesse di
quest’ultimo ad essere prosciolto con formula totalmente liberatoria va
bilanciato, infatti, con l’interesse pubblico ad una celere definizione del
procedimento che lo riguarda, sia per evitare lo spreco di risorse pubbliche, sia
per rendere più agevole l’ottemperanza degli obblighi assunti dallo Stato in sed
internazionale. La giurisprudenza assolutamente prevalente esclude quindi, ad
esempio, l’applicabilità della regola di cui all’art. 530, comma 2, in presenza di
una causa estintiva di reato. In tale situazione vale la prescrizione di cui all’art.

3. – Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e comunque

129, in base alla quale, in presenza di causa estintiva del reato, l’indizio della
prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell’imputato non
viene equiparata alla mancanza di prova, ma, per pervenire ad un
proscioglimento nel merito soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale
deve “positivamente” emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore
accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto contestatogli. Tanto perché
l’art. 129 cit. vuole che la prova dell’innocenza sia “evidente”, sicché la
valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di

22.2.2011, in FI, 2011, 2, 58; Cass., Sez. 3, 24.4.2002, Rv 221618; Cass., Sez.
5, 2.12.1997, Fratucello; Cass., Sez. 1, 30.6.1993, Mussone).
In altre pronunzie si è poi affermato che revidenza” richiesta dall’art. 129,
comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara,
manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni altra dimostrazione, la quale
finirebbe per concretizzarsi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per
l’assoluzione ampia (Cass., Sez. 2, 19.2.2008, Palladini, in Mass. Uff., 239552;
Cass., Sez. 6, 26.3-7.6.2007, Bastoni, in Mass. Uff., 236698; Cass., Sez. 4,
8.11.2006-25.1.2007, Dumitrescu e altro, in Mass. Uff., 236095).
Questa prospettiva è stata fatta propria anche dalle Sezioni Unite di questa
Corte, le quali hanno affermato che, all’esito del giudizio dibattimentale, in caso
di contraddittorietà o insufficienza della prova, debba comunque prevalere
l’immediata declaratoria di non punibilità rispetto al proscioglimento nel merito
ex art. 530, comma 2, posto che il giudice può pronunciare sentenza di
assoluzione ex art. 129, comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a
escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non
commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo
assolutamente incontestabile, ferme restando le ipotesi in cui il giudice sia
chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito. Ed è
stato precisato, a tal riguardo, che, nonostante l’accertata contraddittorietà o
insufficienza della prova, la formula del proscioglimento nel merito prevale sulla
causa estintiva soltanto in due ipotesi: a) nel caso previsto dati’ art. 578, ossia
qualora il giudice di appello – pur essendo intervenuta una causa estintiva del
reato – è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili
per la presenza della parte civile; b) nel caso in cui il giudice di appello nonostante il sopravvenire di una causa estintiva – ritenga infondato nel merito
l’appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di
primo grado resa ai sensi dell’art. 530, comma 2 (Cass., S.U., 28.5.2009,
Tettamanti).

constatazione che di apprezzamento (Cass., n. 48461 del 2013; Cass., Sez. 1,

Del resto, già in epoca di poco successiva all’entrata in vigore del nuovo
codice, in senso consimile si era espressa anche la giurisprudenza costituzionale,
la quale aveva rilevato che il principio della prevalenza delle formule assolutorie
di merito su quelle dichiarative dell’estinzione del reato, pur presente
nell’ordinamento, è razionalmente contemperato, anche ai fini di economia
processuale, con l’esigenza che appaia del tutto “evidente” dalle risultanze
probatorie che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il
fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (C. Cost.

Pertanto, allorché le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse
interpretazioni tutte logicamente corrette, l’omesso proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 non può venire in considerazione come violazione di legge, ne’
l’eventuale vizio di difetto di motivazione è deducibile in cassazione poiché
l’inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l’obbligo di
declaratoria immediata della causa estintiva del reato (Cass., Sez. 5, 24.6.1996,
Battaglia; C, Sez. 6, 9.2.1995, Cardillo).
Ed inoltre si soggiunge che, secondo il pacifico orientamento di questa
Corte, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di
declaratoria, da parte del Giudice di legittimità, di una più favorevole causa di
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, comporta il controllo
unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere
desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla
predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza
o manifesta illogicità di motivazione, la quale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (ex
plurimis cfr. Cass. Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Rv. 253458; Cass. Sez. 6,

n. 27944 del 12/06/2008, Rv. 240955; Cass. Sez. 1, n. 10216 del 05/02/2003,
Rv. 223575; Cass. Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000, Rv. 217255).
Nel caso di specie, sia in base alla lettura della sentenza impugnata, sia sulla
base dello stesso motivo di ricorso, mancavano le condizioni per prosciogliere nel
merito l’imputato dal reato a lui addebitato, avendo la Corte di appello spiegato con larghi rinvii alla pronuncia di prime cure e con motivazione completa e priva
di vizi di manifesta illogicità, e con una corretta lettura delle risultanze probatorie
– quali fossero le ragioni poste a base del giudizio di responsabilità del D’AVINO.
Dalla manifesta infondatezza del ricorso, fondato altresì su circostanze per
molti versi generiche, consegue l’inammissibilità del ricorso stesso, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000 -stimata congrua ed equa- in favore della Cassa delle
ammende.

26.6.1991, n. 300).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 24.11.2015

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