Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49818 del 24/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 49818 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALICCHIA ANGELA N. IL 24/03/1967
TIBERIA MARIANO N. IL 04/11/1990
avverso la sentenza n. 5569/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
59.41,4441
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
etovto -riggéu e
che ha concluso per e

Ite

cfru cuti}

civile, l’Avv

AityfiCAPÀ,
e-shm:

&42

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con la sentenza indicata in epigrafe, resa nei confronti degli odierni
ricorrenti CALICCHIA e TIBERIA e di Pompili Gianfranco, la Corte di Appello di
Roma riduceva la pena inflitta in primo grado alla CALICCHIA, previa concessione
delle attenuanti generiche, ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 12.000
di multa (a fronte di una pena di anni 5 di reclusione ed C 20.000 di multa
applicatale in prime cure), in relazione al reato a lei ascritto al capo 1 della
rubrica ex artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 D.P.R. 309/1990 e commesso fino al 12

grado (anni 6 di reclusione ed C 30.000 di multa) in relazione ai reati a lui
contestati ai capi 1 e 2 della rubrica (entrambi ex artt. 110, 81 cpv. c.p., 73
D.P.R. 309/1990, il primo commesso fino al 12 luglio 2012 e il secondo accertato
il 6 aprile 2013).
Più specificamente, per quanto attiene alla vicenda sottostante, il capo 1
(contestato tanto alla CALICCHIA Angela quanto al TIBERIA Mariano) si riferisce
all’accertamento di un’attività di acquisto, detenzione e cessione a terzi di
sostanza stupefacente del tipo cocaina: in base all’imputazione, la condotta
criminosa emergeva dalla perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione
della CALICCHIA (madre del TIBERIA Mariano) e del di lei marito Tiberia
Giuseppe il 12.7.2012: qui gli operanti rinvenivano materiale per il
confezionamento di stupefacenti, frammenti di marijuana, C 4000 in banconote
di vario taglio e un computer, mentre lo stupefacente vero e proprio era stato
ceduto dai due imputati (e materialmente dalla CALICCHIA) all’inquilina del piano
sottostante, tal Iaboni Anna Maria, la quale consegnava spontaneamente agli
operanti un sacchetto nero per l’immondizia a lei consegnato dalla CALICCHIA e
risultato contenere 318,89 grammi lordi di cocaina (avente principio attivo pari al
71% e da cui erano ricavabili 1520 dosi medie singole), 6 bilancini di precisione,
due mestoli per cuocere la sostanza, bustine con sostanza da taglio e altro
materiale riferibile al confezionamento. Il capo 2, contestato al TIBERIA Mariano
in concorso con Pompili Gianfranco, riguarda il reato accertato presso un altro
appartamento in uso al TIBERIA, ove veniva ritrovato un quantitativo pari a 117
grammi lordi di marijuana, suddivisi in 169 dosi, oltre a tre bilancini di
precisione, due ricetrasmittenti, una telecamera e materiale per il
confezionameno di stupefacenti; nell’appartamento sottostante, anch’esso in u
al TIBERIA assieme al Pompili, venivano ritrovati ulteriori dosi di stupefacente
(83 dosi di cocaina, per un totale di gr. 35,8 lordi; 9 dosi di marijuana per un
peso di gr. 6 lordi; 5 pezzi di hashish, per un totale di gr. 12,5 lordi); nonché C
2178,15 in contanti.

luglio 2012; e confermava la condanna inflitta al TIBERIA dal giudice di primo

2. – Avverso la sentenza di cui in epigrafe, ricorrono tanto il TIBERIA quanto
la CALICCHIA.
3. – il ricorso presentato personalmente dal TIBERIA è articolato in due
motivi.
3.1. – Con il primo motivo, ampiamente illustrato, il ricorrente denuncia la
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine
all’affermazione di penale responsabilità del TIBERIA. Si duole il ricorrente,
quanto al capo 1, del fatto che egli non viveva nell’alloggio in uso ai genitori (ma

immotivato il convincimento, affermato dalla Corte territoriale, del
coinvolgimento del TIBERIA Mariano nella vicenda de qua. Parimenti illogico e
immotivato è, secondo il ricorrente, il collegamento tra le tracce di marijuana
rinvenute nell’appartamento dei genitori e la cocaina trovata nella disponibilità di
Iaboni Anna Maria, le cui dichiarazioni eteroaccusatorie non potevano da sole
fondare il convincimento di colpevolezza: sul punto il ricorrente, pur dando conto
del fatto che nella sentenza si indicano come riscontri al dichiarato della Iaboni le
conversazioni intercettate in Caserma tra la CALICCHIA, il figlio e altri familiari
(conversazioni in base alle quali emergerebbe, secondo la pronunzia impugnata,
dalla viva voce degli odierni ricorrenti la conferma che gli stessi commerciavano
in droga e avevano depositato presso la Iaboni il sacco nero dell’immondizia
sottoposto a sequestro unitamente al suo contenuto), censura diffusamente
l’interpretazione delle intercettazioni recepita dalla Corte di merito, aggiungendo
che, senza le dichiarazioni della Iaboni, il ritrovamento presso l’abitazione dei
genitori del TIBERIA di bustine di cellophane, tracce di marijuana e ricevute
bancarie non avrebbe consentito di ipotizzare a carico del ricorrente quanto a lui
addebitato al capo 1.
3.2. – Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità dell’impugnata sentenza in riferimento al
trattamento sanzionatorio, ed in specie al mancato contenimento della pena nei
minimi edittali, a fronte della concessione alla madre CALICCHIA Angela delle
attenuanti generiche e di un ruolo subalterno del TIBERIA Mariano nella vicenda
de qua, ruolo comunque più marginale rispetto a quello a lui attribuito dalla
Corte territoriale. Si duole inoltre il ricorrente della scelta sanzionatoria a suo
carico anche in relazione al quantitativo di stupefacente rinvenuto presso la
Iaboni, ritenuto non così ingente da giustificare un così marcato discostamento
rispetto al minimo edittale.
4. – Anche il ricorso presentato dalla CALICCHIA, per il tramite del suo
difensore di fiducia, si articola in due ampi motivi di doglianza.

in quello indicato al capo 2 della rubrica) e che al riguardo è dunque erroneo e

4.1. – Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità dell’impugnata sentenza in riferimento alla
ritenuta responsabilità della stessa CALICCHIA: lamenta in particolare la
ricorrente la speciosità dell’argomento costituito dal fatto che l’appartamento in
uso alla CALICCHIA e al marito, sebbene di edilizia popolare, era provvisto di un
impianto di telecamere a circuito chiuso, che secondo l’accusa doveva servire a
monitorare e scongiurare eventuali interventi delle forze dell’ordine: dato,
questo, che secondo la ricorrente viene smentito dalla stessa esecuzione, proprio

perquisizione del 12 luglio 2012.
Non viene chiarito in sentenza perché la CALICCHIA si sarebbe disfatta solo
del contenuto del sacco nero consegnato alla vicina di casa Iaboni Anna Maria e
non anche di quant’altro rinvenuto in occasione della perquisizione.
Viene disatteso inoltre l’assunto -sostenuto nella sentenza impugnatasecondo cui la CALICCHIA avrebbe consegnato alla Iaboni il sacco nero
contenente la cocaina all’arrivo degli operanti, laddove la Iaboni sostiene, nelle
sue dichiarazioni, di avere ricevuto il sacco la sera prima.
Parimenti carente, secondo la ricorrente, è la motivazione dell’impugnata
pronunzia con riferimento all’asserita sproporzione tra le entrate del nucleo
familiare della CALICCHIA e la disponibilità economica desunta dalla somma di
danaro in sequestro e da due ricevute bancarie, a fronte del fatto che già
nell’interrogatorio reso avanti il PM la CALICCHIA aveva spiegato la disponibilità
del danaro sia in riferimento al TFR da lei ricevuto alla cessazione del suo
rapporto di lavoro, e a un piccolo prestito ricevuto da un parente per cure
mediche indispensabili al sig. Culicchía Giuseppe, poi effettivamente deceduto.
La ricorrente censura inoltre, con argomenti pressochè testualmente
sovrapponíbili a quelli recepiti nel ricorso del figlio TIBERIA Mariano (ai quali
perciò si rinvia), la carenza di motivazione circa il collegamento tra le tracce di
marijuana rinvenute nell’appartamento dei genitori e la cocaina trovata nella
disponibilità di Iaboni Anna Maria, nonché circa il rilievo attribuito alle
dichiarazioni eteroaccusatoríe della Iaboni, non potevano fondare il
convincimento di colpevolezza in difetto di riscontri oggettivi, per tale non
potendosi intendere -per le ragioni dapprima illustrate- gli esiti delle
intercettazioni di conversazioni fra presenti svoltesi in Caserma tra la
CALICCHIA, il figlio e altri familiari. Alcuna motivazione poi, lamenta la
ricorrente, viene spesa dalla Corte di merito a proposito della circostanza, riferita
dalla CALICCHIA in interrogatorio, circa pregressi dissapori tra lei e la Iaboni, a
suo avviso tali da spiegare le accuse infondate mosse da costei a suo carico.
Infine, si duole la ricorrente dell’omessa motivazione circa il fatto -pur devoluto

da parte delle forze dell’ordine, dell’accesso nell’appartamento e della successiva

al giudizio della Corte di merito nell’atto d’impugnazione- che alcuna traccia
dattiloscopica riferibile alla CALICCHIA veniva rinvenuta sul sacchetto
consegnato alla Iaboni.
4.2. – Quale secondo motivo di ricorso, la CALICCHIA lamenta il mancato
contenimento della pena nei minimi edittali, pur a fronte della concessione delle
attenuanti generiche e del riconoscimento di un ruolo subalterno nella vicenda;
nelle doglianze vengono per il resto formulate considerazioni in larga parte
sovrapponibili a quelle recepite nel ricorso presentato dal TIBERIA Mariano, cui al

CONSIDERATO IN DIRITTO
5. – Conviene preliminarmente affrontare i motivi di ricorso attinenti alla
penale responsabilità degli odierni ricorrenti, basati in parte su argomenti
consimili, e di poi esaminare i motivi riguardanti la misura della pena, anch’essi
in parte sovrapponibili (fatte salve le specificità riferibili alla posizione di ciascuno
dei due imputati).
5.1. – Cominciando dal primo motivo del ricorso presentato dal TIBERIA e
dal primo motivo di ricorso presentato dalla CALICCHIA, si tratta in ambo i casi
di motivi infondati e non meritevoli di accoglimento.
A fronte delle argomentazioni difensive, nella sentenza impugnata si
rinvengono elementi oggettivi e di decisiva rilevanza, che consentono di ritenere
ampiamente superate e assorbite, sul piano della motivazione, le lamentate (e
peraltro marginali) carenze ed aporie indicate nei ricorsi suddetti.
Al riguardo, va sottolineato che secondo il pacifico indirizzo seguito da
questa Corte, l’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione non richiede
necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle
singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell’atto d’impugnazione,
se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della
decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio,
sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno
dell’appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono
ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con
conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione
di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen. (cfr. di recente Cass.
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014 – dep. 12/09/2014, Annaniera ed altri, Rv.
260841; si veda anche Cass. Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013 – dep. 09/01/2014,
Maravalli, Rv. 258679, secondo cui in sede di legittimità non è censurabile I
sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame,
quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata,
essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606,

riguardo si rinvia.

comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una
ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva
implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa).
Ciò posto, viene evidenziato dalla Corte di merito il rinvenimento del sacco
contenente cocaina, 6 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento,
consegnato agli operanti dalla vicina di casa Iaboni Anna Maria, la quale riferiva
di averlo ricevuto dalla CALICCHIA. Ora, è ben vero che la Iaboni, nella sua
posizione di coindagata, rendeva in sede di convalida d’arresto dichiarazioni

intrinseca alla stessa riconosciuta dalla Corte di merito (e al riguardo
convenientemente illustrata in motivazione) vi sono le intercettazioni di
conversazioni fra presenti, riportate per stralci affatto significativi, espliciti e
univoci dalla Corte territoriale, da cui emerge non solo il coinvolgimento della
CALICCHIA come persona che ebbe a consegnare il sacco contenente la cocaina
alla Iaboni, ma anche quello del figlio TIBERIA Mariano, il quale rimprovera la
madre per aver consegnato la droga alla Iaboni e per essersi fidata di lei. Tale
elemento probatorio, oltre a offrire contezza della certa consapevolezza di
ambedue gli odierni ricorrenti circa la detenzione e l’occultamento dello
stupefacente, appare idoneo a integrare il necessario riscontro esterno alle
propalazioni della Iaboni e a confermarne l’affidabilità dichiarativa nell’indicare la
CALICCHIA come colei che indicò nella CALICCHIA colei che le consegnò il sacco
nero contenente la cocaina. Al riguardo, la motivazione della sentenza impugnata
appare chiara ed esaustiva e immeritevole di censure, anche alla luce del
costante insegnamento di questa Corte circa il rapporto fra chiamata in reità o in
correità e riscontri esterni (si vedano al riguardo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8125
del 30/01/2013, Rv. 255244; Cass. Sez. 1, n. 48421 del 19/06/2013 – dep.
04/12/2013, P.G. in proc. Strano e altri, Rv. 257972; Sez. 1, Sentenza n. 13885
del 22/09/1999, Rv. 215802).
In tale quadro, ben poco rilievo possono assumere le giustificazioni offerte
dalla CALICCHIA circa la disponibilità del danaro di cui è stata trovata traccia in
sede di perquisizioni, giustificazioni che, oltre ad apparire scarsamente
conducenti su un piano generale, non elidono né scalfiscono gli ulteriori dati
probatori appena evidenziati.
Parimenti a nulla rileva l’assunto difensivo circa il rilievo attribuito
nell’impugnata sentenza all’installazione, nell’appartamento della CALICCHIA,
dell’impianto di videoripresa a circuito chiuso, secondo la Corte di merito
incompatibile con un alloggio popolare ATER, e che però secondo i ricorrenti non
avrebbe impedito l’accesso degli operanti: l’argomento prova troppo, essendo
evidente che da un lato non vi è alcuna possibile lettura alternativa (né è stata

eteroaccusatorie qualificabili come chiamata in reità; ma, oltre all’attendibilità

[

fornita alcuna diversa spiegazione) di tale stridente dato rispetto a quella fornita
dalla Corte territoriale; e dall’altro l’avvenuta perquisizione da parte delle forze
dell’ordine presso l’abitazione della CALICCHIA e del padre del TIBERIA non
fornisce di certo prova dell’inutilità dell’impianto a fini di sorveglianza o della
predisposizione dello stesso a fini diversi, ma solo del fatto che detto impianto
nel caso specifico non servì a sventare l’accesso degli operanti.
Quanto poi alle censure mosse alla sentenza dal TIBERIA nel negare il suo
coinvolgimento (sul rilievo che l’appartamento in cui avvenne la perquisizione era

puntualmente smentite dalla Corte nella motivazione, sulla base del dato
testuale costituito dalle frasi del TIBERIA intercettate presso la sala d’attesa del
Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, dalle quali è dato evincere in
modo affatto univoco che il TIBERIA era non solo pienamente consapevole della
consegna alla Iaboni, da parte della madre, del sacco contenente la cocaina, ma
altresì pienamente coinvolto nella comune detenzione dello stupefacente in
ambito familiare. In tale quadro, assume all’evidenza valore di contorno -ma pur
sempre significativo- quanto rinvenuto a casa dei genitori del TIBERIA,
comunque connesso a detenzione di sostanze stupefacenti; mentre va detto che,
nell’argomentare la condanna del TIBERIA in riferimento al capo B e nel
pervenire poi alle statuizioni sanzionatorie a suo carico, la Corte di merito ben
illustra la gravità della posizione dell’imputato, sia in relazione alle due distinte
vicende criminose che lo vedono protagonista, sia in relazione ai luoghi ove egli
detiene o co-detiene lo stupefacente nelle due ridette vicende, ossia in una
pluralità di alloggi dello stesso immobile ATER di Corso Francia n. 19 dei quali
inopinatamente egli e i suoi familiari hanno la disponibilità.
5.2. – Passando ai motivi di ricorso attinenti alle statuizioni sanzionatorie, si
tratta in entrambi i casi di motivi manifestamente infondati e come tali
inammissibili.
Sia con riferimento alla CALICCHIA (che ha beneficiato delle attenuanti
generiche), sia in relazione al TIBERIA, la Corte di merito ha fornito ampia ed
esaustiva motivazione circa la scelta sanzionatoria eccedente il minimo edittale,
facendo richiamo per entrambi all’oggettiva gravità dei fatti, al quantitativo e alle
dosi di stupefacente e alle modalità di esecuzione dei reati; e, quanto al
TIBERIA, alla sua negativa personalità valutata anche alla luce della sua pessima
biografia penale.
La concessione delle attenuanti generiche alla sola CALICCHIA e non anche
al TIBERIA è spiegata dalla Corte territoriale proprio con il diverso ruolo avuto
dai due ricorrenti nella vicenda: di vertice quello del TIBERIA (oltretutto attinto
da due imputazioni), meno rilevante quello della madre.

in uso ai suoi genitori e non a lui), siffatte argomentazioni vengono

Circa l’adeguatezza della motivazione fornita sul punto dalla Corte di merito
e la sindacabilità del trattamento sanzionatorio in sede di legittimità, vale la pena
ricordare che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale
rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in
cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo,
anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di
adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art.
133 cod. pen. (Cass. Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 – dep. 17/05/2013,

26/06/2009, Rv. 245596).
6. – Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dei ricorsi
presentati dagli imputati CALICCHIA Angela e TIBERIA Mariano, i quali vanno per
l’effetto condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2/441.2015

Serratore, Rv. 256197; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36245 del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA