Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49817 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49817 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 24/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCHILLACI MAURIZIO N. IL 28/10/1954
ARCO VITO EUGENIO N. IL 03/08/1962
avverso la sentenza n. 230/2014 CORTE APPELLO di MESSINA, del
23/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 64«.-1.4.0 fot- ‘444
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RITENUTO IN FATTO
1. – Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Messina, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina in data 3 aprile 2013,
dichiarava non doversi procedere in relazione al reato ascritto al capo B della
rubrica a SCHILLACI Maurizio ed ARCOVITO Eugenio ex art. 68 D.P.R. 164/1956
(oggi art. 146 del D.Lgs. n. 81/2008), perché estinto per maturata prescrizione;
confermava la condanna inflitta in prime cure agli imputati in relazione all’art.
590, commi 1, 2 e 3 c.p., rideterminando la pena secondo giustizia, rigettando

in solido alla rifusione delle spese di giudizio alla parte civile INAIL e
compensando le spese processuali tra gli imputati e la parte civile Calabrò.
L’episodio per cui è processo, verificatosi il 22 marzo del 2007, riguarda un
infortunio occorso a Calabrò Vincenzo, dipendente della Edilart di SCHILLACI
Maurizio, ditta individuale che operava in regime di subappalto affidato dalla
Arcovito Paolo Costruzioni S.r.l.,

di cui l’imputato ARCOVITO era legale

rappresentante. Il Calabrò, all’interno del cantiere edile ove si svolgevano i lavori
appaltati, operava per realizzare un massetto in conglomerato cementizio a
bordo di un vano scala privo di protezioni e precipitava all’interno del detto vano
scala, raggiungendo il piano cantinato e riportando frattura Dll – D 12 paraplegia esito da trauma vertebro-midollare, lesioni a carattere permanente.
Agli imputati, nella rispettiva qualità, veniva contestato di non aver verificato le
condizioni di sicurezza del cantiere, con riferimento all’assenza delle necessarie
protezioni (ossia di un parapetto) presso il detto vano-scala.
2. – Avverso la sentenza di cui in epigrafe ricorrono ambedue gli imputati.
3. – ARCOVITO Paolo, a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la
sentenza de qua articolando un unico motivo di ricorso, con il quale vengono
lamentate la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di
legge in relazione all’art. 590 c.p.; in specie, si duole il ricorrente che la sentenza
impugnata non abbia adeguatamente motivato in ordine al fatto che l’ARCOVITO,
quale titolare della ditta subappaltante, non aveva assunto alcuna posizione di
garanzia tale da poter integrare la responsabilità del committente in relazione
all’infortunio per cui è processo, occorso a un dipendente della ditta
subappaltatrice (ossia quella dello SCHILLACI). Lamenta il ricorrente che sul
cantiere, il giorno dell’incidente, vi erano solo due dipendenti di quest’ultima
ditta, e che nessun tipo di apporto né di presenza era previsto per i dipendenti
della ditta dell’ARCOVITO; e che, sebbene i dipendenti di quest’ultima ditta
avessero predisposto in occasione di precedenti lavorazioni le protezioni del
vano-scala, le stesse sarebbero state arbitrariamente e inopinatamente rimosse
dai

dipendenti

della

Edilart,

all’insaputa

dell’ARCOVITO;

dunque il

l’appello incidentale della parte civile Calabrò Vincenzo, condannando gli imputati

comportamento di costoro sarebbe stato per lui del tutto imprevedibile. Si duole
inoltre l’ARCOVITO della mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, con
riferimento al fatto che la pronunzia impugnata si fonda su ragioni ulteriori dalle
quali poteva desumersi una presunta assunzione della posizione di garanzia da
parte del ricorrente.
4. – Il ricorso presentato da SCHILLACI Eugenio per il tramite del suo
difensore si articola invece in quattro motivi.
4.1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della legge

dibattimento, avendo la Corte di merito ritenuto non indispensabile l’esame di Lo
Vecchio Salvatore e della moglie del Calabrò: ambedue avrebbero dovuto riferire
che la persona offesa, il giorno prima dell’incidente, aveva battuto il capo sotto il
tetto di una mansarda in cantiere e che per questo motivo aveva manifestato
l’intenzione di non recarsi al lavoro, ma di questo nulla disse al datore di lavoro.
Secondo il ricorrente, si sarebbe trattato di prova decisiva e perciò il rigetto di
tali mezzi di prova avrebbe inficiato la decisione della Corte territoriale.
4.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata, nella parte in
cui essa afferma che la condotta dello SCHILLACI fu improntata a grave
negligenza e imperizia senza tenere conto del fatto che il Calabrò era stato
assunto come manovale, che il giorno dell’incidente era presente Lo Vecchio
Salvatore, operaio con qualifica superiore, e che i compiti del Calabrò erano
limitati ad assistere il Lo Vecchio nell’attività in corso di svolgimento al momento
del sinistro. Inoltre il Lo Vecchio aveva fra l’altro dichiarato, in sede di istruttoria,
di avere rimosso il parapetto -ivi posizionato dalla Ditta Arcovito- di sua
iniziativa, senza ricevere in tal senso disposizioni dai superiori, e di non ricordare
se in ciò lo avesse aiutato il Calabrò: ciò, ad avviso del ricorrente, comprova che
il vano scala era in realtà dotato delle necessarie protezioni e che era stato il
comportamento assunto di propria iniziativa dal Del Vecchio a introdurre un
necessario elemento causale nel prodursi dell’evento; né allo SCHILLACI è
ascrivibile la mancata verifica delle condizioni di sicurezza, essendo stato
comprovato che egli aveva predisposto regolarmente il Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Perciò difettano, secondo il ricorrente, le condizioni di
prevedibilità dell’evento -dovuto alla rimozione del preesistente parapetto
all’insaputa dello SCHILLACI- e il comportamento dei dipendenti nell’occorso
sarebbe stato improntato ad abnormità, sconsideratezza e imprevedibilità. Di ciò
però la Corte di merito, lamenta il ricorrente, non ha fornito spiegazione
logicamente sufficiente, ma ha articolato una motivazione basata su mere
congetture.

processuale con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione del

4.3. – Con il terzo motivo, si duole il ricorrente della carenza di motivazione
della sentenza impugnata in merito alla richiesta subordinata di concorso di
colpa, per il cui approfondimento sarebbe stato necessario che la Corte
territoriale, accogliendo la richiesta difensiva, avesse disposto la rinnovazione del
dibattimento escutendo la moglie del Calabrò e il Lo Vecchio Salvatore, onde
esaminare il comportamento della persona offesa, la quale non è stata in grado
di ricostruire in dibattimento la dinamica dei fatti.
4.4. – Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente chiede dichiararsi il reato

marzo 2007 ed essendo a tal fine ininfluenti i periodi di sospensione del
processo.
5. – Si è costituita in giudizio, depositando memoria, la parte civile INAIL in
persona del suo rappresentante pro tempore e per il tramite del difensore e
procuratore speciale avv. Salvatori, la quale ha rinunciato alla costituzione di
parte civile nei confronti dell’imputato ARCOVITO, avendo questi soddisfatto le
pretese risarcitorie dell’INAIL, insistendo di converso nelle richieste avanzate nei
confronti dell’imputato SCHILLACI. Nella memoria depositata in atti l’INAIL
contesta analiticamente i motivi articolati dal ricorrente SCHILLACI, chiedendone
il rigetto e postulando la conferma della civile responsabilità dell’imputato
suddetto condannandolo alla rifusione delle spese di giudizio, come da notula
allegata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
6. – Iniziando dall’unico motivo di ricorso formulato dall’ARCOVITO, esso è
infondato e immeritevole di accoglimento.
La Corte di merito ha fornito ampia motivazione della sussistenza, in capo
all’ARCOVITO, quale titolare della ditta subappaltante, della posizione di garanzia
concorrente con quella del titolare della ditta subappaltatrice (quella dello
SCHILLACI) da cui il Calabrò dipendeva, posizione discendente dal dovere di
vigilanza che nella specie si assume violato da parte dell’ARCOVITO (trattandosi
di omissione di cautele immediatamente percepibile, come quella della rimozione
del parapetto presso il vano scale).
Sul punto va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il
subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavo
subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi
alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore (Cass. Sez. 4, n.
1490 del 20/11/2009 – dep. 14/01/2010, Fumagalli e altri, Rv. 246302; in senso
sostanzialmente conforme si veda altresì Cass. Sez. 4, n. 5977 del 15/12/2005 dep. 16/02/2006, Chimenti, Rv. 233246, secondo cui è configurabile una
esclusione di responsabilità dell’appaltatore solo nel caso in cui al subappaltatore

sub A) estinto per maturata prescrizione, essendo stato lo stesso commesso il 22

sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorchè determinati e circoscritti, che,
però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto
all’appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai
due soggetti escluda ogni estromissione dell’appaltatore dall’organizzazione del
cantiere).
Nella specie, sulla base di quanto dedotto nell’impugnata sentenza, è
evidente che l’ARCOVITO non poteva dirsi esonerato dagli obblighi di garanzia in
materia di prevenzione degli infortuni, atteso che egli, per il fatto stesso di avere

pacificamente, di cui la pronunzia impugnata dà conto), non poteva certo dirsi
estromesso dall’organizzazione del cantiere; e che perciò stesso egli era tenuto,
congiuntamente al subappaltatore, a vigilare sul mantenimento delle cautele da
lui stesso apposte, e comunque dall’impartire disposizioni al riguardo, condotte
che il ricorrente non risulta aver tenuto.
Il fatto che il parapetto sia stato rimosso da un dipendente della ditta
subappaltatrice (ossia il teste Lo Vecchio) all’insaputa dell’ARCOVITO non
esonera comunque quest’ultimo da responsabilità, proprio in forza dei sopra
richiamati principi e, quindi, del generale dovere di vigilanza in funzione
prevenzionistica gravante sul medesimo nella sua qualità di soggetto titolare
della ditta subappaltante, che in tale veste aveva apposto il parapetto poi
rimosso: il fatto stesso che egli avesse provveduto in tal senso depone per una
sua ingerenza nei lavori subappaltati anche a fini antinfortunistici, con la
conseguenza che egli, pur a seguito del subappalto dei lavori ad altra ditta, non
aveva perso la sua posizione di garanzia quale soggetto che aveva il potere di
ingerenza in detti lavori, quanto meno sotto il profilo della prevenzione degli
infortuni e della sicurezza sul lavoro, e aveva perciò sia la possibilità in concreto,
sia l’obbligo di esercitare al riguardo la dovuta vigilanza.
Alcun fondamento è poi da riconoscersi alla dedotta violazione del principio
di correlazione tra accusa e sentenza, sul piano delle contestazioni mosse
all’ARCOVITO quale titolare della posizione di garanzia: l’argomento, sviluppato
in modo affatto generico nel ricorso, era stato già oggetto di doglianza in sede di
appello, e la Corte di merito aveva precisato che non vi era stata alcuna
violazione del diritto di difesa, in quanto, nell’editto imputativo, all’ARCOVITO è
specificamente attribuita la qualità di datore di lavoro nella sua posizione di
subappaltante dell’impresa da cui il Calabrò dipendeva.
7. – Quanto invece al ricorso dello SCHILLACI, il primo e il terzo motivo ambedue riferiti al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale mediante escussione della moglie del Calabrò e del
teste Lo Vecchio, sebbene riferiti ai due diversi profili della mancata assunzione

apposto il parapetto a protezione del vano scale (circostanza emersa

di una prova decisiva e della carenza di motivazione del provvedimento di rigetto
della richiesta- possono essere trattati congiuntamente.
Sul piano del difetto di motivazione, la censura è infondata. Correttamente
la Corte di merito ha osservato che non vi fossero gli estremi per ritenere che le
prove non assunte -riferibili al fatto che il Calabrò avesse il giorno prima
dell’infortunio battuto la testa e manifestato l’intenzione di non recarsi a lavorare
il giorno successivo, senza di ciò far parola con il datore di lavoro- fossero
essenziali ai fini del nesso di causalità: indipendentemente dalla veridicità o

anche un eventuale malore del Calabrò nell’occorso, tale da provocarne la
caduta, non farebbe venir meno l’elemento causale costituito dalla mancanza di
protezioni sul vano scale.
Sul piano della violazione della legge processuale, conseguentemente, la
censura è parimenti infondata, proprio perché riferita dalla stessa Corte di merito
a una richiesta di prove non decisive: è appena il caso di rammentare che,
secondo questa Corte, ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606
lett. d) cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni
contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita,
avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non
assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante
(Cass. Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014 – dep. 12/02/2014, Di Meglio, Rv.
259323).
7.1. – Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è a sua volta privo di
fondamento.
La circostanza, emersa pacificamente nel giudizio di merito, in base alla
quale erano presenti dei parapetti a protezione del vano scale, ivi apposti dalla
ditta dell’imputato ARCOVITO, non esonerava lo SCHILLACI dai suoi doveri di
vigilanza, tanto più che il testimone che aveva riferito di avere rimosso le dette
protezioni (ossia il Lo Vecchio, anch’egli dipendente della ditta dello SCHILLACI)
ha precisato -e di ciò si dà specificamente conto nella sentenza impugnata- che
tale prassi costituiva una tipica modalità di lavoro, attuata anche in precedenza;
e che lo SCHILLACI non aveva mai dato indicazioni in ordine alle precauzioni da
adottare nell’esecuzione del lavoro a ridosso del vano scale. Ciò, secondo la
Corte di merito, fa emergere la grave negligenza e imperizia dello SCHILLACI, il
quale, se avesse convenientemente esercitato i suoi doveri di vigilanza, ben
poteva accorgersi della rimozione delle protezioni a ridosso del vano scale; e
oltretutto proprio il fatto che fosse prassi già precedentemente adottata in più
occasioni, da parte dei dipendenti dello SCHILLACI, quella di rimuovere analoghe
protezioni rende la condotta del dipendente tutt’altro che imprevedibile, abnorme

meno della circostanza, ha condivisibilmente osservato la Corte territoriale,

ed eccezionale. A ciò si aggiunga, prosegue l’impugnata sentenza, che la persona
offesa Calabrò Vincenzo era stato assunto da poco tempo, come semplice
manovale, e non aveva mai ricevuto alcuna formazione o informazione in tema
di sicurezza.
Sul punto, si richiama il principio in base al quale, in tema di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri
una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio
del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di

sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di
lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (si veda
al riguardo Cass. Sez. 4, n. 18638 del 16/01/2004 – dep. 22/04/2004, Policarpo,
Rv. 228344; in senso analogo Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17491 del 16/11/1989;
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 13858 del 24/02/2015).
7.2. – Resta da esaminare il quarto e ultimo motivo di ricorso dello
SCHILLACI, riferito al decorso del termine di prescrizione.
Il motivo è, in questo caso, fondato.
Deve, invero, rilevarsi che in data 22/09/2014 e, dunque, successivamente
alla deliberazione della sentenza di appello, è maturato il termine di prescrizione
per il residuo reato ascritto agli imputati (termine determinato nel massimo, in
relazione alla pena edittale stabilita per il reato contestato, in anni 7 e mesi 6, e
dunque spirato in data 22.09.2014, senza che a tale termine vadano aggiunti
ulteriori periodi, in difetto di cause sospensive rilevabili dal fascicolo
processuale): poiché, qualora non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano
inammissibili, sono rilevabili di ufficio le questioni inerenti all’applicazione della
declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., comma 1, che
non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito
incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. Un., n. 8413 del
20/12/2007 – dep. 26/02/2008, Rv. 238467), la sentenza impugnata deve
essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, per essere il reato estinto per
prescrizione.
Va invece disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado
d’appello, con esclusivo riferimento agli effetti civili e limitatamente alla
posizione di SCHILLACI Maurizio, nei cui confronti la parte civile INAIL non ha
rinunciato alle richieste risarcitorie; al detto giudice del rinvio va altresì rimesso il
regolamento delle spese tra le parti del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato
estinto per prescrizione; rinvia ai soli effetti civili al giudice civile competente per

formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di

valore in grado di appello, limitatamente alla posizione di SCHILLACI Maurizio,
cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente grado di
giudizio.

Così deciso in Roma, il 24.11.2015

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