Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49817 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49817 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVALIERE ANTONIO N. IL 08/05/1965 parte offesa nel
procedimento
c/
FIORENZA VINCENZO
LA VALLE ANTONIO
avverso il decreto n. 6020/2010 GIP TRIBUNALE di LATINA, del
19/04/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
lette/sentite,- le conclusioni del PG Dott. At oto P taily-go d„,
io

eit,:ht

Uditi difensor Avv.;

MAIdt) 1.4.4/SAA

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto 19 aprile 2011 il GIP presso il Tribunale di Latina ha
disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Fiorenza Vincenzo e

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa
Cavaliere Antonio, a mezzo del suo procuratore, evidenziandone la nullità, ai
sensi dell’articolo 127 comma 5 cod.proc.pen., per non essere stata avvisata
della richiesta di archiviazione pur avendone fatta espressa richiesta.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria
scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. La disposizione contenuta nell’articolo 409 cod.proc.pen., comma 6,
che riconosce espressamente alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per
cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione pronunciata all’esito della camera
di consiglio, senza che di tale udienza sia stato dato avviso alla medesima
persona offesa, non può ragionevolmente essere interpretata nel senso di non
riconoscere tale rimedio allorché, quantunque essa abbia ritualmente richiesto di
essere preavvertita dell’eventuale richiesta di archiviazione da parte del pubblico
ministero, non le sia stato notificato il relativo avviso, previsto dal comma
secondo dell’articolo 408 cod.proc.pen..
È del tutto evidente, infatti, che nella specie si versi in una ipotesi di vizio
ancor più grave di quello conseguente all’omesso avviso della udienza davanti al
Giudice per le indagini preliminari, all’offeso dal reato che abbia proposto
opposizione, in quanto viene ad essere vulnerata la stessa potenziale
instaurazione del contraddittorio prevista dalla legge.
Ne consegue che tale omissione da luogo a nullità del decreto di
archiviazione emesso de plano, deducibile in sede di legittimità ai sensi
dell’articolo 127, comma 5 cod.proc.pen..

1

La Valle Antonio.

D’altra parte, la stessa Corte Costituzionale, già in epoca risalente, ha
avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sul tema della tutela della persona
offesa dal reato cui non venga data notizia della richiesta di archiviazione
avanzata dal Pubblico Ministero, nonostante l’espressa domanda formulata nella
notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, concludendo nel senso
della necessità di riconoscere, in tale eventualità, alla stessa parte offesa, il

ancor più radicale – agli effetti della vanificazione del diritto al contraddittorio che quella omissione presenta rispetto al caso, espressamente disciplinato dal
codice, in cui sia stato omesso l’avviso di fissazione della camera di consiglio a
seguito di proposizione della opposizione alla richiesta di archiviazione (v. Corte
Cost., sentenze nn. 353 del 1991 e 413 del 1994; nella giurisprudenza di
legittimità, v., fra le tante, Cass., Sez. H 4 luglio 2003, imp. Prochilo e Cass.
Sez.I 1 aprile 2008, p.o. in proc. Bughetto).
3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato e gli atti
vanno trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Latina per l’ulteriore
corso.
P.T.M.
La Corte, annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone
trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Latina per
l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

diritto di proporre ricorso per cassazione, in ragione, appunto, del carattere

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