Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49816 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49816 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LESI ARBER N. IL 25/07/1986
GJOKAJ ALFRED N. IL 27/02/1985
avverso la sentenza n. 6234/2012 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del
24/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Gks yu tcsào

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 06/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Lesi Arber e Gjocaj Alfred hanno richiesto ed ottenuto dal giudice
per le indagini preliminari di Bolzano l’applicazione della pena di anni
due, mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno per i reati di
cui agli articoli 624, 624 bis e 625 del codice penale.
2. Contro la sentenza di applicazione della pena propongono ricorso

3. Lesi Arber
a. assoluta mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità
per i reati ascritti.
4. Gjocaj Alfred
a.

violazione di legge per avere il giudice applicato la misura di
sicurezza dell’espulsione ai sensi dell’articolo 235 del codice
penale, nonostante l’imputato sia stato condannato alla
reclusione per un tempo inferiore ai 10 anni.

b.

violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla
confisca del telefono cellulare senza che il giudicante abbia
motivato tale provvedimento, in particolare con riferimento
alle previsioni di cui all’articolo 240 cod. pen.

c.

erronea applicazione della legge penale per avere ritenuto
sussistente la circostanza aggravante dell’esposizione all
pubblica fede nonostante la mancata chiusura a chiave delle
serrature, con riferimento al furto del furgone Iveco targato
BN245SZ.

d.

Violazione dell’articolo 546 del codice di procedura penale per
essere il frontespizio della sentenza sprovvisto dell’indicazione
dell’autorità giudiziaria.

5.

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Antonio

Gialanella, ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi inammissibile il
ricorso del Lesi ed annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla
confisca dell’apparato telefonico e della relativa utenza in danno di
Gjocaj Alfred, con rigetto nel resto.

1

entrambi gli imputati per i seguenti motivi:

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Lesi è inammissibile per genericità e manifesta
infondatezza; il giudice per le indagini preliminari che ha applicato la
pena richiesta ha svolto considerazioni di merito in ordine alla
sussistenza dei reati contestati in misura più che sufficiente e senza
incorrere in un alcun vizio di illogicità. Tanto più che in materia di
applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice

ritiene conforme a legge la qualificazione giuridica data dalle parti al
fatto di reato, assente ogni causa di non punibilità e adeguata l’entità
della pena indicata, esulando da tale suo obbligo ogni accertamento,
e conseguente motivazione, sulla prova del reato e dei suoi elementi
costitutivi, in quanto l’imputato, richiedendo lo speciale rito di cui
all’art. 444 cod. proc. pen., ha rinunciato ad ogni contestazione
probatoria rispetto a quanto sul punto dedotto dal pubblico ministero
(Sez. 1, n. 1480 del 24/02/1997, Magelli, Rv. 207216).
2.

Il ricorso di Gjocaj è fondato limitatamente alla censura sulla
confisca, che risulta disposta senza alcuna motivazione; in proposito,
occorre ricordare che “In tema di patteggiamento, l’attuale
disposizione (nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n.
134 del 2003) prevede l’applicabilità della misura di sicurezza della
confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., ivi
compresa la confisca facoltativa, sicché, anche in tal caso, il giudice è
tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la
confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il
reato”. Il caso esaminato dalla corte era del tutto simile a quello
attuale, avendo censurato la decisione con cui il giudice di merito, in
sede di applicazione della pena per il delitto di furto aggravato, aveva
disposto la confisca di un’autovettura e di un cellulare in sequestro,
adempiendo l’obbligo di motivazione in riferimento all’autovettura
senza fare però riferimento alcuno al telefono cellulare ed ai suoi
accessori (Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, D’Ambrosio, Rv.
245387). La sentenza di applicazione della pena deve, pertanto,
essere annullata limitatamente alla disposta confisca del telefono
cellulare e della relativa utenza nei confronti di Gjocaj Alfred.

3.

Gli altri motivi di ricorso sono infondati; il primo motivo sostiene
implicitamente che l’articolo 235 del codice penale richieda, per

2

adempie all’obbligo di motivazione indicando le ragioni per le quali

l’applicazione della misura accessoria, una condanna non inferiore ad
anni 10, ma la norma parla invece di anni due di reclusione. Tale
misura è stata ritenuta da questa corte compatibile anche con la
sentenza di patteggiamento: v. Sez. 2, n. 28614 del 02/07/2009,
Mihai, Rv. 244882: “La misura di sicurezza dell’allontanamento dal
territorio dello Stato del cittadino di uno Stato membro dell’Unione
europea, condannato alla reclusione per un tempo superiore a due
anni,

deve essere disposta pur in caso di sentenza di

della pericolosità sociale” (tale accertamento risulta effettuato in
concreto nella sentenza, alla pagina otto).
4. Il terzo motivo di ricorso lamenta erronea qualificazione giuridica di
uno degli episodi di furto, ma una volta che l’accordo tra le parti sia
stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena,
non è consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il
provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di
ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza
di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica
argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia presupposto una
modifica dell’imputazione originaria (Sez. 6, n. 32004 del
10/04/2003, Valetta, Rv. 228405). Nel caso di specie l’asserita
erroneità nella qualificazione del fatto non solo non emerge in modo
palese, ma presuppone altresì una allegazione in fatto che non
emerge dalla sentenza e che non può pertanto rilevare in questa
sede di legittimità.
5. Il quarto motivo ricorso lamenta violazione dell’articolo 546 del
codice di procedura penale per mancata indicazione nel frontespizio
della sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha pronunciata, ma la
censura è infondata sia perché tra le ipotesi di nullità della sentenza,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma terzo, e 546,
comma terzo, cod. proc. pen., non è compresa l’indicazione prevista
dalla lettera a) del comma primo dell’art. 546 (Sez. 6, n. 6559 del
20/04/1998, Calone V, Rv. 210916), sia perché l’intestazione della
sentenza indica “ufficio gip” e in calce alla sentenza c’è il luogo di
emissione (“Bolzano”), per cui è più che evidente che si trattava del
giudice per le indagini preliminari di Bolzano. Inoltre, considerato che
il ricorso è stato presentato tempestivamente e presso l’ufficio

3

patteggiamento, ma pur sempre previo accertamento in concreto

competente, evidentemente non vi è stata in concreto alcuna lesione
per i diritti della difesa.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso di Lesi Arber, che condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende.

dell’apparato telefonico e della relativa utenza per quanto concerne la
posizione di Gjocaj Alfred, il cui ricorso rigetta nel resto.
Così deciso il 6/11/2013

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca

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