Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49815 del 25/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49815 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
ASCIOCI MOHAMED N. IL 01/01/1983
avverso la sentenza n. 6935/2012 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
14/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 25/10/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Piero Gaeta, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.

Il procuratore generale presso la corte d’appello di Firenze propone

ricorso per cassazione contro la sentenza del gip di Firenze che ha
dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Ascioci Mohamed in

poiché il fatto non costituisce reato.
2.

A sostegno del ricorso deduce violazione di legge, nonché illogicità

e contraddittorietà della motivazione con riferimento al non luogo a
procedere per il reato di cui all’articolo 495 del codice penale, laddove il
giudice ritiene che sia insufficiente la prova dell’elemento intenzionale
del reato. Secondo il procuratore generale la richiesta di documenti
risulta facilmente comprensibile anche per uno straniero che non capisce
la lingua italiana, atteso che determinate formule hanno una valenza
estremamente comprensibile e che la parola “documenti” è simile nelle
lingue più in uso. Inoltre, l’imputato aveva reso generalità
completamente diverse e quindi non è possibile che si sia trattato di un
fraintendimento fonetico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato; il gip, sulla considerazione che non erano
note le modalità di identificazione dell’imputato prima della ultima
segnalazione del 15 marzo 2012, né se lo stesso fosse assistito da un
interprete e ritenuto che quest’ultima circostanza fosse rilevante, atteso
che la segnalazione per l’ingresso clandestino a Lampedusa era del
marzo 2011, riteneva insufficiente la prova dell’elemento intenzionale.
2. La predetta motivazione può essere discutibile, ma non è né
illogica, né contraddittoria, né vengono evidenziate, in concreto,
specifiche violazioni di legge, pur essendo in tal guisa rubricato il motivo
di ricorso del Procuratore generale. Il ricorso del PG, allora, non fa altro
che prospettare una diversa valutazione dei fatti, come tale
inammissibile, a fronte di una motivazione priva di evidenti vizi logici.

1

ordine ai reati di cui agli articoli 495 cod. pen. e 73 del d.p.r. 309-90

p.q.m.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale.

Così deciso il 25/10/2013

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