Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49814 del 25/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49814 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANUCCIO GIUSEPPE N. IL 01/04/1962
avverso la sentenza n. 48282/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 02/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Av

Data Udienza: 25/10/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Piero Gaeta, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Armando Veneto, il quale chiede
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Panuccio Giuseppe propone ricorso straordinario per cassazione ai

sentenza della prima sezione di questa Corte che ha rigettato il ricorso
contro la sentenza della Corte di assise d’appello di Reggio Calabria, così
confermando la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi
per un triplice omicidio aggravato in danno del fratello, della cognata e
della nipote.
2.

A sostegno del ricorso propone i seguenti motivi:
a. violazione ex articolo 625 bis cod. proc. pen. in relazione agli
articoli 178, lett. C, 121, 230, 233, 603 dello stesso codice e
111 della costituzione. Secondo il ricorrente il parere del
professor Sartori, allegato in appello ad una memoria
difensiva, non era destinato all’uso di perizia da contrapporre
a quella di ufficio, ma serviva unicamente ad evidenziare che
si rendeva indispensabile l’ammissione di nuova perizia sui
meccanismi cognitivi e volitivi del Panuccio. L’errore percettivo
della Corte di cassazione sarebbe stato quello di qualificare
erroneamente il parere del professor Sartori come perizia di
parte.
b. violazione ex articolo 625 bis cod. proc. pen. in relazione agli
articoli 89, 575 cod. pen. e 605, 546, comma 1, lett. E, cod.
proc. pen.. Sotto tale profilo si evidenzia la omessa presa di
coscienza della esistenza di una malattia in capo all’imputato
e delle possibili conseguenze che dalla esistenza della stessa
dovevano essere fatte sul piano processuale e/o penologico.
c.

violazione ex articolo 625 bis cod. proc. pen. in relazione agli
articoli 577, numero 3, 61, numero 2, 62, numero 2, 62 bis
cod. pen.. Sostiene il ricorrente che anche il trattamento
sanzionatorio riservato all’imputato tradisca una erronea
percezione degli atti processuali; in particolare, sarebbe stata
disattesa una circostanza provata (over killing), sebbene siano
1

sensi dell’articolo 625 bis del codice di procedura penale contro la

evidenti i riflessi che la stessa riverbera sulla premeditazione,
sulle aggravanti contestate, sulle attenuanti comuni e
generiche non riconosciute.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 625 bis del codice di

numero 43.021 del 2012, è inammissibile.
2. La questione relativa alla perizia-parere del professor Sartori non è
deducibile con ricorso straordinario per errore di fatto in quanto la Corte
nella propria motivazione dimostra di avere compreso correttamente il
problema prospettato dalla difesa; ciò emerge in particolar modo nella
parte in cui si riporta e si spiega in modo approfondito l’analogo motivo
di ricorso in appello. Non si tratta dunque di un errore di percezione,
quanto piuttosto di discutibile (secondo la difesa ricorrente)
qualificazione giuridica dell’atto. Tanto più che, come rilevato dal
Procuratore generale di udienza, la sentenza impugnata a pag. 9 afferma
che il documento non può essere acquisito nemmeno se interpretato non
come perizia, ma come “constatazione di nuove frontiere del sapere
scientifico e per giustificare la rinnovazione della perizia”. Siamo,
dunque, di fronte ad una valutazione giuridica, ma l’errore in diritto non
può essere oggetto di ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 625 bis
del codice di procedura penale.
3. Anche con riferimento alla malattia dell’imputato non si tratta di un
errore percettivo, ma di una questione valutativa che era stata affrontata
dalla Corte e risolta con un giudizio che non può essere oggetto di
revisione. Non vi è, poi, prova alcuna del fatto che gli atti allegati al
ricorso per cassazione non siano stati esaminati dal giudice di legittimità
e che la asserita omissione abbia causato un errore di percezione,
trattandosi invece di valutazioni tecniche la cui correttezza esula
dall’ambito di operatività dell’articolo 625 bis.
4. Infine, anche il trattamento sanzionatorio riservato all’imputato
non evidenzia alcun errore di percezione da parte della Corte, ma
semplicemente la presa d’atto di un corretto percorso argomentativo a
sostegno di una valutazione discrezionale riservata al giudice di merito.

2

procedura penale contro la sentenza della prima sezione di questa Corte

5. Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2013

determinare in Euro 1.000,00.

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