Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49813 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49813 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ANCONA
nei confronti di:
COCA LILIANA CORNELIA N. IL 12/05/1976
avverso l’ordinanza n. 40400/2012 TRIB.SEZ.DIST. di JESI, del
10/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 24/10/2013

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v

RITENUTO IN FATTO

1.

Il tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto in flagranza di Co ‘ ca

Liliana Cornelia, procedendo con rito direttissimo. All’esito di
interrogatorio dell’arrestata, convalidava l’arresto e disponeva la
liberazione della donna. Sull’eccezione della difesa, ritenendo che il reato
oggetto di contestazione non consentisse la citazione diretta e

ministero per quanto di competenza.
2.

Contro il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il

pubblico ministero deducendone la abnormità, essendosi determinata
una regressione non dovuta del procedimento, non avendo considerato il
tribunale che il rito direttissimo è previsto anche per i reati che
ordinariamente devono transitare per l’udienza preliminare.
3.

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Vincenzo

Geraci, ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso, sulla considerazione che non vi è abnormità funzionale, non
essendosi verificata alcuna stasi processuale; in particolare, il pubblico
ministero investito della riflessione potrà provvedere altrimenti al
promovimento dell’azione penale, senza per questo dover compiere un
atto nullo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, non essendo al cospetto di un atto
abnorme.
2. Innanzitutto, vanno condivise le argomentazioni espresse dal
Porcuratore generale, il quale ha rilevato non esservi alcuna
abnormità funzionale, non essendosi verificata alcuna stasi
processuale; il pubblico ministero, infatti, potrà provvedere altrimenti
al promovimento dell’azione penale, senza essere costretto a
compiere un atto nullo.
3. Anche sotto il profilo ordinamentale, peraltro, non può dirsi che
l’atto sia totalmente avulso dal sistema, riscontrandosi, al contrario, una
difformità interpretativa in seno a questa stessa Corte.

richiedesse pertanto l’udienza preliminare, restituiva gli atti al pubblico

4. Una parte della giurisprudenza di legittimità sostiene, infatti, che
nell’ambito del giudizio direttissimo non si applica la disposizione di
cui all’art. 521 bis cod. proc. pen., con la conseguenza che lo stesso
deve proseguire con queste forme anche nell’ipotesi di reato
rientrante fra quelli per cui é prevista l’udienza preliminare (Sez. 1,
n. 34681 del 28/09/2006, Riccardo, Rv. 235271). Altre pronunce
sono di contrario avviso; si veda, sul punto, Sez. 2, Sentenza n.
35066 del 25/06/2008. Nel caso ivi esaminato, l’ azione penale era

ministero degli arrestati dinanzi al tribunale in composizione
monocratica per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo,
senza quindi l’udienza preliminare ed il filtro relativo. La Corte, in
motivazione, ha espressamente ritenuto non condivisibile
l’orientamento secondo il quale l’instaurazione del processo con il rito
direttissimo rende inapplicabile la disciplina dettata dall’ art. 521-bis
c.p.p..
5. Indipendentemente da quale delle due tesi si voglia seguire (ma in
questa sede è del tutto irrilevante, essendo il ricorso inammissibile), non
può certo dirsi che il provvedimento del tribunale sia abnorme.
6. Ne consegue che il ricorso del P.m. deve essere dichiarato
inammissibile.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.
Così deciso il 24/10/2013

stata esercitata con presentazione diretta da parte del pubblico

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