Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49813 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49813 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TENGO SALVATORE N. IL 09/01/1991
avverso la sentenza n. 4532/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 01/12/2015

I

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla omessa ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti
generiche.
Il motivo è inammissibile in quanto il ricorso è privo della specificità, prescritta dalléart. 581, lett.
c), in relazione alléart 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che
non risultano viziate da illogicità , in quanto la pena è stata determinata correttamente previa
esclusione della possibilità di ritenere prevalenti le attenuanti generiche, con motivazione esente da
censure logico – giuridiche.
Questa corte ha stabilito che éLa mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti
dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
(Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
k.impugnazione;
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

01/

015

Il Consigl

Estensore

DIOTAL

GIOVANNI

Il Presidente
DO

ICO GALLO

422219

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 16/10/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 21/03/2014, nei
confronti di TENGO SALVATORE in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p. e altro

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