Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49811 del 24/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 49811 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
BARBA BRUNO N. IL 22/04/1984
BARBA VINCENZO N. IL 23/10/1986
avverso l’ordinanza n. 338/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 12/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/10/2013

- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto, previa qualificazione del ricorso come appello,
trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Catanzaro, con sentenza del

3/5/2010, nell’ambito del procedimento penale denominato convenzionalmente
New Sunrise, condannava Barba Francesco per i reati di associazione mafiosa e
detenzione illegale di arma da fuoco ed ordinava la confisca, ai sensi degli artt.
240 cod. pen. e 12/sexies L. 356/92, di un complesso di beni riconducibili
all’imputato, già oggetto di sequestro preventivo disposto il 9/6/2008 ai sensi
dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 12/sexies, comma
4).

2.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 15/12/2011, confermava la

condanna di Barba Francesco per i reati a lui ascritti, ma annullava con rinvio la
decisione relativa alla confisca.

3. La Corte d’appello di Catanzaro, in sede di rinvio, con sentenza del 21/6/2012,
ha revocato il provvedimento di confisca emesso nei confronti del Barba.
Tale sentenza è stata impugnata per Cassazione dal Procuratore generale della
repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro.

4. Con successiva ordinanza del 12/9/2012 la medesima Corte d’appello di
Catanzaro ha disposto la restituzione del compendio di beni (praticamente, le
quote della società Alba Sud) a favore di Barba Bruno e Barba Vincenzo, figli di
Francesco e soggetti formalmente titolari degli stessi, per effetto dell’avvenuta
revoca del provvedimento di confisca.

5. Ricorre il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Appello di
Catanzaro avverso l’ordinanza sopra specificata, adducendo l’erronea
applicazione dell’art. 323 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Deduce che
l’immediata esecutività del provvedimento di restituzione è ricollegata,
dall’articolo suddetto, alle sentenze di proscioglimento e di non luogo a
procedere e non anche alle sentenze di condanna. Nel caso di specie, invece,
Barba Francesco è stato condannato per i reati a lui contestati e la revoca della
confisca non è ancora definitiva.

2

18/7/2008, confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del

Lamenta che la Corte d’appello abbia omesso ogni verifica in ordine alla
persistenza di esigenze di natura social preventiva, nonostante l’avvenuta
condanna di Barba Francesco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Allorché l’imputato sia assolto dai reati a lui
contestati, il giudice deve disporre la restituzione dei beni a lui eventualmente

ancorché, come nella specie, la sentenza sia soggetta ad impugnazione. A tanto
deve provvedersi in adempimento dell’obbligo, gravante sul giudice, di dare
risposta a tutte le questioni comprese nella re-iudicanda, tra cui quelle che
attengono alla permanenza del vincolo cautelare.
Ciò non vuol dire, però, che i provvedimenti emessi all’esito del giudizio siano
sempre esecutivi, giacché sono sottoposti alla disciplina normativa che, di volta
in volta, è per essi prevista. Nel caso di specie i beni riconducibili a Barba
Francesco furono sottoposti a sequestro preventivo con provvedimento del
9/6/2008, emanato ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., richiamato
dall’art. 12/sexies, comma 4, cit. Il che vuol dire che furono sottoposti a vincolo
non perché intrinsecamente pericolosi, ma per assicurare la futura esecuzione su
di essi, trattandosi di beni che, per appartenere a persona imputata di uno dei
reati previsti dall’art. 12/sexies . cit., sarebbero stati, in caso di condanna,
obbligatoriamente confiscati. Fondato è, pertanto, il richiamo del Pubblico
Ministero ricorrente all’art. 323 cod. proc. pen., che disciplina i casi in cui il
provvedimento di sequestro preventivo “perde efficacia”.
Tanto premesso, osserva questa Corte che la norma suddetta prevede bensì più
ipotesi di “restituzione” dei beni, ma collega l’immediata esecutività del
provvedimento di restituzione a due condizioni, alternativamente previste e
disciplinate:
– che sia stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere,
ancorché soggetta ad impugnazione (comma 1: “il provvedimento è
immediatamente esecutivo”);
– che sia stata emessa sentenza definitiva di condanna e non sia stata disposta
la confisca delle cose sequestrate (comma 3. Sul fatto che il comma in questione
si riferisce solo alle sentenze “definitive” di condanna: Cass., n. 40388 del
26/5/2009).
A quanto esposto consegue che la Corte d’appello di Catanzaro, nel
condannare Barba Francesco per il reato di cui all’art. 416/bis cod. pen., e nel
revocare la confisca disposta dal GUP all’esito del giudizio abbreviato (per
assenza dei presupposti di cui all’art. 1/sexies cit.), avrebbe dovuto disporre la

3

sequestrati in funzione social preventiva o per l’assoggettamento a confisca,

”restituzione” all’avente diritto dei beni sequestrati in data 9/6/2008, ancorché
tale provvedimento non fosse esecutivo, perché la sentenza cui accedeva non
era definitiva. E’ per rimediare a tale omissione che la Corte suddetta ha
emanato il provvedimento di restituzione del 12/9/2012, sebbene su impulso di
parte, trattandosi di atto necessitato dalla chiusura del procedimento dinanzi a
sé. Ma anche tale provvedimento, come quello che avrebbe dovuto essere
emanato insieme alla sentenza di condanna, non è “immediatamente esecutivo”,
giacché non è definitiva la sentenza di condanna. Infatti, la Corte territoriale non

restituzione” dei beni sequestrati.
Ne consegue che, trattandosi di atto destinato a rimanere quiescente fino
al passaggio in giudicato della sentenza emessa nel procedimento principale, lo
stesso non è impugnabile dinanzi a questa Corte.

P.Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
Così deciso il 24/10/2013

lo ha dichiarato immediatamente esecutivo, né ha disposto la “immediata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA