Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49811 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49811 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE STEFANO MARCO N. IL 11/04/1989
avverso la sentenza n. 3589/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 01/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo è inammissibile .
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dalléart. 581, lett. c), in relazione alléart 591 lett. c)
c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice déappello, che non risultano viziate da illogicità.
Questa corte ha stabilito che .La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti
dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilitàé. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
lelimpugnazione;
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

01/li

5

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 14/07/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 19/12/2013, nei
confronti di DE STEFANO MARCO in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p. e altro

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