Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4981 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4981 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOCCUNI FLORINDA N. IL 26/03/1986
DOMENEGH GOMEZ -RIN.AL RICORSO – STRALC. AL N. 378652013-DECISO 24/09/13 N. IL 02/02/1985
avverso il provvedimento n. 10365/2012 CORTE APPELLO di ROMA,
del 15/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. l,q _eA4
che ha concluso per j),.. -v,
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Uditi 4ifensor Avv. [10- CO
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Data Udienza: 07/01/2014

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Il G.U.P. del Tribunale di Roma, con sentenza del
17.05.2012, dichiarava Florinda Boccuni, Gutierrez Aguado
Fransisco Javier e Domenech Gomez Pedro colpevoli in
ordine al reato di cui agli articoli 110 c.p. e 73, commi
l e 6, d.PR.309/90 e li condannava alle pene indicate in
dispositivo.
Avverso tale sentenza proponevano appello i difensori
dei sopra indicati imputati.
La Corte di appello di Roma, con sentenza datata
15.01.2013, oggetto del presente ricorso, in parziale
riforma di quella emessa nel giudizio di primo grado,
esclusa la continuazione, riduceva per tutti la pena ad
anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di
multa; revocava le pene accessorie per Gutierrez e
Domenech; confermava nel resto.
Avverso tale sentenza proponevano distinti ricorsi per
cassazione Boccuni Florinda e Domenech Gomez Pedro e
concludevano chiedendone l’annullamento.
Boccuni Florinda ha censurato la sentenza impugnata per
il seguente motivo:
1)art.606, comma l lett.e) c.p.p.- difetto di motivazione
in punto di responsabilità-. Lamentava la difesa che la
responsabilità della Boccuni era stata ritenuta soltanto
sulla base del fatto che la stessa aveva stipulato il
contratto di affitto dell’appartamento in cui era stata
rinvenuta la droga (che peraltro era nella camera dei
coimputati e non già nella sua), nonostante il coimputato
Altisent Esteban avesse rappresentato la totale
estraneità della ragazza e la stessa avesse dichiarato in
sede di convalida dell’arresto di avere locato il
predetto appartamento unicamente per un disguido, in
quanto lo stesso avrebbe dovuto essere stipulato a nome
di altra ragazza, tale Condemi Noemi.
Domenech Gomez Pedro ha censurato la sentenza impugnata
per il seguente motivo:
Violazione di legge e difetto di motivazione in punto di
responsabilità. Secondo la difesa infatti non risultava
provato che egli avesse concorso nel reato. Egli infatti
si era soltanto limitato a non opporsi a che altre
persone detenessero la droga in un appartamento in cui
egli era soltanto un ospite. Egli non avrebbe mai fornito
alcun apporto causale alla commissione del reato.
Domenech Gomez Pedro dichiarava poi di rinunciare al
che veniva stralciato e deciso
proposto ricorso,
separatamente.

Considerato in diritto

Ritenuto in fatto

E3
Il ricorso proposto da Boccuni Florinda è fondato.
Si osserva infatti che la motivazione appare inadeguata e
manifestamente illogica laddove è stato ritenuto il
concorso della donna con i coimputati Gutierrez e Domenech
nel reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze
stupefacenti.
La Corte territoriale ha infatti ritenuto assai rilevante
a tal fine la circostanza che la ragazza avesse firmato
pochi giorni prima del fatto il contratto di locazione
dell’appartamento in cui è stata trovata la droga, nonché
il fatto che sulla scrivania della stanza che condivideva
con il Gutierrez erano stati trovati dei ritagli di
cellophane.
Sulla base di tali elementi, con affermazioni invero
apodittiche e non suffragate da prove, i giudici della
Corte territoriale hanno ritenuto che la Boccuni,
incensurata e studentessa universitaria, avesse affittato
il sopraindicato appartamento per fornire “una copertura”
alla illecita attività posta in essere dai suoi amici
spagnoli. Ancora hanno ritenuto, anche in questo caso
apoditticamente, che non era verosimile che una persona
appena entrata in una casa affittata, avendo saputo che il
congelatore era guasto (il congelatore era appunto uno dei
luoghi in cui è stata reperita la droga) non si fosse
preoccupata di aprirlo per ovviare all’inconveniente.
Parimenti la presenza di ritagli di cellophane sulla
scrivania della stanza che condivideva con il Gutierrez
avrebbe dovuto indurla a chiedere spiegazioni sull’uso che
il coimputato intendeva fare di quel materiale. Tali
argomentazioni sono state ritenute decisive con
riferimento al concorso nel reato, sebbene Altisent
Esteban fin dall’inizio del procedimento si fosse assunto
tutta la responsabilità della detenzione dello
stupefacente e avesse affermato la totale estraneità della
Boccuni e sebbene lo stupefacente, oltreché nel
congelatore guasto, fosse stato rinvenuto nella camera
occupata dai ragazzi e non già in quella che la Boccuni
condivideva con il Gutierrez.
ai fini della
Tanto premesso si osserva che,
configurabilità del concorso di persone nel reato, il
contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando
abbia efficacia causale, ponendosi come condizione
dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di
contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la
condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma
con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (Cass.
Sez.4 n. 24895 del 22.5.2007). Sul punto questa Corte,
nella sentenza n.4948 del 22.01.2010, Rv. 246649, emessa
dalla quarta sezione in materia di illecita detenzione di
sostanze stupefacenti, ha ulteriormente precisato la
distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel

.

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P.Q.M

Annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di
appello di Roma per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 7.01.2014

reato commesso da altro soggetto, evidenziando che, mentre
la prima postula che l’agente mantenga un comportamento
meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia
causale, il secondo richiede, invece, un contributo
partecipativo positivo, morale o materiale, all’altrui
condotta criminosa, assicurando quindi al concorrente ,
anche implicitamente, una collaborazione sulla quale
questi può contare.
La Corte territoriale dovrà quindi indicare gli elementi
da cui poter desumere che la Boccuni era consapevole che i
suoi amici detenevano sostanza stupefacente al fine di
spacciarla e che, per agevolarli in tale illecita
attività, aveva stipulato a suo nome il contratto di
affitto dell’appartamento.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con
rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame.

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