Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49809 del 23/10/2013

Penale Sent. Sez. 5 Num. 49809 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. PP
quale parte civile nel procedimento nei confronti di
2. FF
3. GG

avverso la sentenza del 04/07/2012 del Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Lodi

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria presentata
dall’imputato GG;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile ricorrente l’avv. Emilio Marco Casali, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

1

Data Udienza: 23/10/2013

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Lodi dichiarava non luogo a procedere nei confronti di FF e GG in ordine, fra gli altri, al reato di cui all’art. 479 cod.
pen., contestato al FF quale sindaco e responsabile del servizio di polizia
locale del Comune di Ospedaletto Lodigiano ed al GG quale commissario di
polizia locale in servizio di vigilanza presso detto Comune in relazione a verbali di

La parte civile ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità e
contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta innocuità della condotta di falso
relativa alla posizione del PP.
Nell’interesse dell’imputato GG è stata depositata memoria a sostegno
della richiesta di declaratoria di inammissibilità e comunque di rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
A prescindere dalla questione posta dalla dtsa dell’imputato GG in
ordine alla mancanza di una procura speciale in capo al legale sottoscrittore del
ricorso, è assorbente il rilievo della tardività di quest’ultimo.
Il termine di quindici giorni per l’impugnazione della sentenza di non luogo a
procedere, emessa dal giudice dell’udienza preliminare, decorre a partire dal
trentesimo giorno dalla pronuncia, termine fissato dall’art. 424, comma secondo,
cod. proc. pen. per il deposito della motivazione non contestuale, laddove il
deposito avvenga entro detto termine (Sez. 6, n. 40877 dell’01/10/2007,
Esposito, Rv. 238037; Sez. 1, n. 14375 del 12/03/2008, Capocci, Rv. 239801;
Sez. 6, n. 14567 del 31/01/2011, Rienzi, Rv. 250031). Nel caso di specie, la
motivazione della sentenza era depositata nel rispetto del termine, scadente nel
corso del periodo di sospensione feriale; il termine per l’impugnazione decorreva
di conseguenza dal primo giorno seguente alla conclusione della sospensione,
ossia dal 16/09/2012, scadendo al successivo 30 settembre. Il ricorso risulta
invece depositato il 03/10/2012, pertanto oltre il termine.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

2

contravvenzione al codice stradale redatti dall’01/11/2007 al 31/01/2008.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 23/10/2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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