Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49808 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49808 Anno 2013
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MELUCCI GIOSUE’ N. IL 08/10/1930
avverso la sentenza n. 1830/2012 TRIBUNALE di RIMINI, del
16/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 10/10/2013

- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Ricorre Melucci Giosuè, a mezzo del difensore, avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini del 16/7/2012, che applica nei suoi confronti, ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen., la pena di € 4.560 di multa, così convertita la pena

agli artt. 110, 81, comma 2, 477 e 482 cod. pen. per aver concorso nella
contraffazione delle sottoscrizioni di Cappelli Carla, Melucci Stefano e Melucci
Sabrina, apposte in calce alla richiesta di rilascio del permesso a costruire del
25/6/2007 e relativi elaborati, nonché in calce all’integrazione del 28/11/2007.
Con l’unico motivo di ricorso l’imputato lamenta l’erronea qualificazione del
fatto, che, a suo giudizio, va ricondotto alla previsione dell’art. 485 cod. pen. Si
sarebbe di fronte, quindi, a violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione
deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere
limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che
l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere
esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di
opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull’osservanza della
previsione contenuta nell’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere
compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta
motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (ex multis, Cass., n.
15009/2012).
Nella specie è contestato all’imputato di aver presentato al comune di Rimini
una richiesta di rilascio di permesso a costruire accompagnata da numerosi
elaborati (tavole rappresentanti stati di fatto, atti notori, ecc), di cui viene
eccepita la falsità materiale. Si tratta di atti che non hanno certamente natura
“privata”, essendo destinati a dare avvio ad un procedimento amministrativo e
ad essere recepiti negli atti conclusivi del • procedimento stesso. Pertanto, è
.e.551,

sicuramente errata la qualificazione che adYrntende dare il ricorrente. Per il loro
esatto inquadramento nelle categorie dei falsi occorrerebbe, peraltro, procedere
ad un esame specifico dei singoli documenti e poterne apprezzare la valenza in
ordine al finalismo del procedimento, per valutare se e quale incidenza sono
destinati ad avere nella formazione della volontà amministrativa. Si tratta,

2

detentiva di mesi cinque di reclusione ai sensi della L. 689/81, per i reati di cui

quindi, di attività che solo il diretto accesso agli atti renderebbe possibile; il che
esclude, già di per sé, che si è di fronte ad un errore manifesto.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a
favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in C 1.500.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di C 1.500 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2013

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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