Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49807 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49807 Anno 2013
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Licari Carlo, nato a Marsala il 10/09/1951

avverso il decreto del 12/11/2012 della Corte d’Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonio Gialanella, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva confermato il decreto del Tribunale
di Trapani del 13/04/2010 con cui veniva applicata nei confronti di Carlo Licari,
già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza quale indiziato di appartenenza al mandamento mafioso di Mazara del
1

Data Udienza: 10/10/2013

Vallo, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di un fabbricato in
Marsala e di un’autovettura Fiat Multipla, in quanto sproporzionati rispetto ai
redditi dichiarati dal proposto, e di un gazebo antistante al bar Moderno di
Marsala, in quanto realizzato con i proventi illeciti dell’esercizio, con modalità
mafiose, del predetto locale.
Il proposto ricorre sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della
misura e deduce violazione di legge nel mero richiamo della motivazione del
provvedimento di primo grado, nelle apodittiche determinazioni dei valori dei
beni confiscati e nell’inversione dell’onere della prova su detti valori, peraltro a
fronte di allegazioni documentali dalle quali risultava che il valore dell’immobile e
dell’autovettura era inferiore a quello del mutuo contratto dal proposto con la
previsione di rate mensili proporzionate ai redditi dichiarati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente propone infatti censure in realtà estranee al vizio di violazione
di legge per il quale solo è consentito il ricorso per cassazione nella materia in
esame. La motivazione del provvedimento impugnato, tutt’altro che
apoditticamente limitata al richiamo di quella della decisione di primo grado,
valutava autonomamente la sproporzione dei redditi dichiarati dal proposto,
appena sufficienti ad assicurarne la sopravvivenza, rispetto all’impegno contratto
per il versamento delle rate mensili del mutuo ipotecario acceso
sull’appartamento ed all’ulteriore somma corrispondente al prezzo di acquisto
dell’autovettura; opponendovi il ricorrente unicamente difformi valutazioni di
merito su tale giudizio di sproporzione. Neppure attinenti alla motivazione
contestata sono le considerazioni del ricorrente con riferimento alla confisca del
gazebo, giustificata dai giudici di merito con la diversa ragione della provenienza
dei capitali impiegati per l’acquisto del bene dagli illeciti proventi della gestione
del bar del proposto con modalità mafiose.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

2

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 10/10/2013

Il Priyidente

Il Consigliere estensore

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