Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49804 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49804 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELLINO STEFANIA N. IL 07/08/1983
TOMASELLO PAOLA N. IL 09/06/1959
avverso l’ordinanza n. 64/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
28/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 09/10/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Francesco Salzano,
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Favara Massimo, il quale chiede
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Bellino Stefania e Tomasello Paola propongono ricorso per

confermato il sequestro preventivo emesso dal gip di Caltagirone il 28
gennaio 2013.
2.

Sostiene la ricorrente che il decreto originario di sequestro, in

quanto totalmente privo di motivazione o corredato di motivazione
apparente, non potesse essere corretto in sede di riesame, non potendo
il tribunale supplire alla totale carenza di motivazione. Secondo la
ricorrente, infatti, il giudice del gravame non si è limitato ad operare una
legittima integrazione della motivazione, ma si è completamente
sostituito al gip, tentando di porre rimedio alla carenza genetica
integrata dal primo giudice.
3.

Con un secondo motivo di ricorso lamenta la contraddittorietà e

carenza di motivazione del provvedimento preso dal tribunale del
riesame in quanto frutto di evidente travisamento delle prove.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il provvedimento di
sequestro emesso dal gip, infatti, non può dirsi totalmente privo di
motivazione, poichè contiene una motivazione per relationem che può al
più definirsi insufficiente od incompleta, ma non certo assente.
Conseguentemente, deve ritenersi che il giudice del riesame abbia
legittimamente operato, integrando sotto il profilo motivazionale, e
dunque eliminando il vizio che lo affliggeva, il provvedimento reso in
primo grado.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, posto che contro i
provvedimenti in materia di misure cautelari di natura reale è ammesso
ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizi attinenti

1

cassazione contro l’ordinanza del tribunale della libertà di Catania che ha

alla motivazione (cfr. art. 325 cod. proc. pen.; tra le pronunce più
recenti, si veda Sez. 3, n. 45343 del 06/10/2011, Moccaldi).
3. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616
c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.

Rigetta il ricorso e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 9/10/2013

p.q.m.

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