Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49804 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49804 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRIMALDI GENNARO N. IL 09/10/1958
avverso la sentenza n. 4850/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 01/12/2015

*
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa rinnovazione dell’istruttoria
di battimentale e ai motivi in base ai quali è stata ritenuta la responsabilita’ del ricorrente.
Il primo motivo è inammissibile. Appare assolutamente infondata la generica eccezione relativa alla
mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la cui motivazione appare esente da censure
logico giuridiche con il riferimento operato all’art. 603 c.p.p.
Nel merito con il ricorso, in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta
una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel
giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di
merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di
logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento
impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri,
229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260). Deve sottolinearsi in particolare che la Corte di merito
ha vagliato criticamente tutti i punti in base ai quali è stata ritenuta l’attendibilità dei testi e le
risultanze dei referti medici (v. pag. 4 sent. appello),II ragionamento operato dai giudici di merito
appare saldamente ancorato alle risultanze processuali. Nel ricorso pertanto si prospettano
esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice
d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi
attualmente riproposti.
Il ricorso deve dunque dichiararsi inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

01/1

115

Il/La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 10/10/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 26/02/2014, nei confronti di GRIMALDI
GENNARO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 629 c.p. e altro

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