Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49802 del 27/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49802 Anno 2013
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TARANTO
nei confronti di:
TRAETTA LUCIANA N. IL 03/05/1953
ROCHIRA GIUSEPPE N. IL 25/09/1974
avverso il decreto n. 2020/2011 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
23/03/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 27/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Il Pubblico Ministero presso il tribunale di Taranto propone ricorso

per cassazione contro il decreto penale emesso il 23 marzo 2011 dal gip
presso il tribunale di Taranto, con il quale è stata disposta la condanna
ad euro 150 di multa nei confronti di Traetta Luciana e Rochira
Giuseppe.
A sostegno del ricorso evidenzia il fatto che la richiesta dell’Accusa

prevedeva l’applicazione della pena di euro 15.150 di multa nei confronti
di ciascuno degli imputati e che il giudice non può discostarsi dalla
richiesta del PM nell’emettere il decreto penale di condanna.
3.

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Nicola lettieri,

ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse, essendovi stata opposizione al
decreto penale di condanna il 3 dicembre 2012, con conseguente
caducazione del decreto stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni indicate dal Procuratore
Generale presso questa suprema corte; il decreto penale risulta opposto
da entrambi gli imputati il 3 dicembre 2012 e pertanto deve intendersi
caducato. D’altronde, il giudice dell’opposizione non è vincolato in alcun
modo né dalla richiesta del pubblico ministero, né dalla decisione del
precedente giudice.
2. Pertanto, difetta attualmente ogni interesse all’impugnazione di un
atto che è venuto meno a seguito della sua opposizione (v. Sez. 4, n.
41612 del 26/10/2010, Ferracci, Rv. 248446: È inammissibile il ricorso
per cassazione del P.M. contro il decreto penale di condanna, allorchè
esso sia stato opposto dall’imputato).
3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
p.q.m.
Dichiara inammissibile
interesse.
Così de so il 27/09/2013

il ricorso per sopravvenuta carenza di

2.

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