Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49802 del 01/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49802 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAROUA MOHAMED N. IL 25/06/1985
avverso la sentenza n. 5885/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 01/12/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta omessa motivazione in materia di continuazione.
Il motivo è inammissibile. Il ricorso è privo della specificità, prescritta dallé.art. 581, lett. c), in
relazione allé.art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice &appello, che non
risultano viziate da illogicità;
questa corte ha stabilito che é.La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti
dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inamrnissibilitàè. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
léimpugnazione;
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
01/1 2015
Il/La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 24/10/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI, in data 09/05/2014, nei
confronti di MAROUA MOHAMED confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 648
c.p. e altro