Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49800 del 01/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49800 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MULAS ROBERTO N. IL 05/12/1994
CARBONE ANDREA N. IL 25/06/1992
avverso la sentenza n. 1876/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 01/12/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
a) mancanza di motivazione in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti
generiche;
Con i ricorsi, in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta una
valutazione delle prove diversa e più favorevole ai ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio
di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito
preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica,
coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento
impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri,
229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260). Deve sottolinearsi in particolare che la Corte di merito
ha vagliato criticamente tutti i punti in base ai quali non è stato ritenuto possobile formulare un
giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Il ragionamento operato dai giudici di merito
appare saldamente ancorato alle risultanze processuali.
Nel ricorso pertanto si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da
quelle cui è pervenuto il giudice dè.appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico
esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.
Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi devono dichiararsi inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie
ciascuno della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
01/
Il Consigli
015
Il Presidente
Estensore
DIOTALLI GIOVANNI
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,kriLa CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/04/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 09/12/2013, nei
confronti di MULAS ROBERTO, CARBONE ANDREA, in relazione al reato, contestato in concorso di
cui all’art. 628 c.p.