Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4980 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4980 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BA SAMBA N. IL 09/05/1985
GUEYE ALY N. IL 27/05/1973
SALL DIOGU N. IL 11/01/1987
avverso la sentenza n. 5357/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per f4_
1.,gte. ,1-(2,2 •

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

R,

2-e

Data Udienza: 07/01/2014

4 Ba samba ed altri

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Torino ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe
in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; e nei confronti del
solo Sali ha ritenuto l’equivalenza tra l’attenuante di cui al richiamato quinto comma rispetto
alla recidiva reiterata specifica.
La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Torino che ha

prevalenza della ridetta attenuante rispetto alla recidiva ed ha conseguentemente ridotto la
pena.
L’imputazione attiene alla detenzione, nell’abitazione, di 15 ovuli contenenti
complessivamente circa 5,7 grammi di cocaina.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati.

2.1 Gueye Aly e Saila Diogu deducono che l’attività concorsuale degli imputati è stata
ritenuta su base puramente congetturale ed alla stregua di presunzioni. Si individuano alcuni
!abili indizi e non si spiega come per loro tramite possa giungersi alla prova oltre ogni
ragionevole dubbio. Non si comprende in particolare chi, nel corso della concitata vicenda,
detenesse ed abbia buttato il sacchetto contenente la droga; ed anzi può dirsi che con ogni
probabilità esso si trovava in prossimità dell’altro ricorrente Ba Samba. Il collegio si è basato
unicamente sul dubbio che il Sall abbia urlato per allertare i complici, senza tuttavia giungere
ad alcuna certezza processuale. Ancora di minore tenore la motivazione che riguarda il Gueye
nei cui confronti pure si alimentano meri dubbi, non essendovi elementi concreti per ritenere la
codetenzione e non una mera connivenza non punibile. Le argomentazioni difensive trovano
ulteriore supporto nella circostanza che la sostanza era occultata.

2.2 Quanto a Ba Samba, si lamenta che erroneamente si è affermato che la pena di un
anno, sei mesi e dieci giorni di reclusione esorbiti dai limiti di legge per la sospensione
condizionale della pena.

3. La sentenza impugnata ricostruisce la vicenda illecita evidenziando in primo luogo
che nei confronti di Sali era stata già avviata attività di indagine che aveva condotto ad un
appostamento presso l’abitazione. Costui, nel rientrare in casa, sottoposto a controllo da
personale di polizia, urlava tentava di telefonare facendo uso del cellulare. L’uomo custodiva
oltre 1200 euro. La Corte di merito ritiene che tale condotta trovi giustificazione nell’intento di
avvisare i complici dell’intervento della polizia. Tale ricostruzione del fatto è documentata

diminuito la pena inflitta a Ba Samba e Gueye Aly; mentre per Sall Diogu ha ritenuto la

anche dalla disponibilità di una cospicua somma di denaro che non trova nessuna spiegazione
ragionevole nelle dichiarazioni rese dal ricorrente, il quale ha riferito di essere disoccupato.
La pronunzia aggiunge che gli operanti facevano ingresso dell’abitazione ed in
conseguenza i complici venivano colti di sorpresa. Ba Samba gettava un involucro dal balcone
della cucina mentre l’altro si dirigeva verso il bagno e si opponeva agli operanti che cercavano
di bloccarlo. Proprio nel bagno, dietro la colonna del lavabo, si rinveniva un altro sacchetto
contenente involucri termosaldati di cocaina nonché il materiale per il taglio ed il
confezionamento della sostanza. Alla stregua di tali elementi di giudizio il giudice di merito ha

Tale apprezzamento appare nel complesso immune da censure. Quanto ai due imputati
presenti nell’abitazione, le distinte condotte volte a disfarsi della droga ne mostra chiaramente
il coinvolgimento in una illecita attività di detenzione per lo spaccio, corroborata dal
confezionamento delle dosi e dal rinvenimento del tipico strumentario. Parimenti immune da
censure è l’apprezzamento in ordine all’imputato Sali / che tentò di allettare i complici. Tale
condotta, che astrattamente potrebbe essere anche collocata nella fattispecie di
favoreggiamento, si configura invece alla stregua del concorso nell’attività illecita in
considerazione della circostanza, chiaramente posta in luce dalla Corte d’appello, della
detenzione di una cospicua somma di denaro che, considerato il contesto personale ed
ambientale, non può trovare giustificazione che nella comune attività illecita di spaccio e quindi
nella comune detenzione della droga rinvenuta.
Dunque, i ricorsi sono infondati per ciò che attiene all’affermazione di responsabilità.

4. Per ciò che attiene alla sospensione condizionale della pena, la Corte d’appello
considera che, pur potendosi concedere agli imputati Ba Samba e Gueye Ali l’attenuante di cui
al quinto comma del richiamato art. 73, il contenimento della pena non può attestarsi entro i
limiti previsti per la concessione della sospensione condizionale della pena, sia per il
quantitativo di sostanza stupefacente sia per le condizioni di vita degli imputati. La sanzione
viene pertanto determinata in un anno, sei mesi e dieci giorni di reclusione e 6000 spazio euro
di multa
Tale enunciazione deve essere censurata. Ai sensi dell’art. 163 cod. pen. è consentita
la sospensione della pena fino a due anni di reclusione anche se congiunta a pena detentiva.
La sospensione non sarebbe preclusa, peraltro, neppure ragguagliando la pena pecuniaria a
quella detentiva ai sensi dell’art. 135 cod. pen. Dunque, la pronunzia va sotto tale riguardo
annullata con rinvio. Il motivo, in diritto, si estende al coimputato Gueye che, per quel che
sembra d’intendere, si trova nella medesima situazione.
Peraltro il tema della sospensione della pena si propone per tutti gli imputati per effetto
del mutamento del quadro normativo afferente al trattamento sanzionatorio. Infatti, l’art. 2 del
D.L. 23 dicembre 2013 n. 146 ha trasformato la circostanza attenuante di cui al quinto comma
dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in fattispecie autonoma, come si evince senza dubbio

ritenuto l’attività concorsuale degli imputati.

dall’espressione ” salvo che il fatto costituisca più grave reato”. La novella ha altresì ridotto la
pena detentiva massima, portandola da sei a cinque anni di reclusione.
In conseguenza, ai sensi dell’art. 2 cod. pen. la sentenza va annullata con rinvio,
affinché il giudice di merito provveda a nuova calibrazione della pena, e ne valuti altresì la 99_
3pendibilità, alla stregua della nuova, più favorevole disciplina.

Annulla l’impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla
sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte d’appello di Torino. Rigetta nel resto
i ricorsi.

Roma 7 gennaio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

IL PRESIDENTE

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