Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 498 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 498 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
MORETTI LEONARDO N. IL 08/10/1962
avverso il provvedimento n. 218/2010 TRIBUNALE di ORVIETO, del
29/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Leonardo Moretti ha fatto pervenire a questa Corte richiesta di rimessione del processo n.
435/09 pendente presso il tribunale di Orvieto e di tutti gli altri procedimenti che lo riguardano
allegando una “lettera aperta” in cui si denunciano atteggiamenti persecutori patiti ad opera di
alcuni carabinieri e di alcuni magistrati di Orvieto.
Il ricorso è inammissibile
Anzitutto nulla è provato circa il rispetto delle modalità indicate dal codice per la presentazione
dell’istanza (deposito in cancelleria, notifica alle altre parti) che condizionano l’ammissibilità
dell’istanza.
Inoltre, come già puntualizzato dalle Sezioni Unite della Corte, l’istituto della rimessione ha
carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale
precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva
delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la
“translatio iudicii”. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un
fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il
processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere
interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso
come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla
libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che
i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione
locale e come conseguenza di essa Sez. U, Ordinanza n. 13687 del 28/01/2003
Cc. (dep. 26/03/2003) Reoe
Dal tenore della lettera si deve comunque escludere anche nel merito la ricorrenza di tali
condizioni denunciando l’interessato l’atteggiamento asseritamente ostile solo di alcuni
magistrati e di alcuni carabinieri il cui operato viene infatti contrapposto a quello di altri il cui
comportamento viene invece ritenuto irreprensibile.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

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