Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49799 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49799 Anno 2013
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vellucci Alessandro, nato a Roma il 24/03/1967
awerso l’ordinanza del 28/02/2013 del Tribunale di Rieti R.G. 5/2013
visti gli atti, il prowedimento impugnato, il ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28/02/2013 il Tribunale di Rieti ha rigettato la richiesta di riesame
proposta nell’interesse di Alessandro Vellucci awerso il decreto di sequestro probatorio
emesso dal P.M. e avente ad oggetto materiale informatico rinvenuto presso l’abitazione
della convivente dell’indagato.
Il Tribunale, dopo avere escluso la rilevanza del tardivo deposito della documentazione
concernente le indagini preliminari da parte della segreteria del P.M., ha precisato che la
mancata specificazione della contestazione ascritta al Vellucci non incideva sulla legittimità
del prowedimento, giacché, nella fase delle indagini preliminari, non occorre una descrizione
analitica dei fatti attribuiti all’indagato, ma è sufficiente il richiamo alle norme di legge che si
assumono violate e alla data del commesso reato.

Data Udienza: 26/09/2013

2. Nell’interesse del Vellucci è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si
lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125,
247, 252, 253 e 324 cod. proc. pen., in particolare, sottolineando che la mancata
enunciazione, sia pure sommaria, del fatto — reato non ha consentito all’indagato di
verificare la sussistenza di un effettivo rapporto di pertinenzialità tra l’oggetto sequestrato e
la fattispecie prefigurata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

accompagnano ad una descrizione dei fatti contestati all’indagato, limitandosi a richiamare
gli artt. 595, comma terzo, e 61, n. 10, cod. pen. e ad una valutazione della strumentalità
della misura rispetto a finalità probatorie.
Come è stato puntualizzato da questa Corte, il decreto di sequestro a fini di prova, anche per
le cose che costituiscono corpo di reato, deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea
motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per
l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711).
Proprio la verifica di siffatto presupposto rende centrale l’indicazione dei fatti reato per i quaei
si procede.
Coerentemente a tali premesse, si è condivisibilmente ritenuto che il decreto di sequestro
probatorio deve essere sorretto da una motivazione che, per quanto riassuntiva o
schematica, coniughi al ragionevole delinearsi di ipotesi criminose almeno l’enunciazione
descrittiva dell’inerenza o pertinenzialità dei beni e cose sequestrate all’accertamento di
dette ipotesi di reato (Sez. 6, n. 5930 del 31/01/2012, Iannella, Rv. 252423: nella specie, la
Corte ha ritenuto non correttamente motivato un decreto di sequestro che, senza alcuna
descrizione dei fatti illeciti ascrivibili all’indagato, si limitava ad indicare gli articoli di legge
violati, accompagnati dall’enunciazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti).
A fronte delle menzionate lacune argomentative del provvedimento impugnato,
l’annullamento travolge anche il titolo originario, la cui motivazione è insuscettibile di essere
colmata in sede di rinvio.
Proprio la sopra menzionata sentenza n. 5876 del 2004 chiarisce, infatti, che nel caso di
radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta
finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti, del decreto di sequestro
di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal p.m.
neppure all’udienza di riesame, sia stato confermato dall’ordinanza emessa all’esito di questa
procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di
entrambi i provvedimenti.
Ne consegue la restituzione dei beni sequestrati all’avente diritto.
P.Q.M.

2

Nel caso di specie, né il decreto di sequestro, né l’ordinanza del Tribunale del riesame si

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestro
all’avente diritto.
Così deciso in Roma il 26/09/2013

Il Presidente

Il Componente estensore

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