Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49799 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49799 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PINTO DIEGO N. IL 31/05/1991
avverso ordmanz n. 4254/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 01/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 1 c.p.;
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624 bis c.p.
Tutti i motivi sono inammissibili. Con il ricorso, in apparenza si deducono vizi della motivazione ma,
in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non
è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano
una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del
provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4, 2.12.2003,
Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, 3akani, rv 216260). Deve sottolinearsi in particolare che la
Corte di merito ha vagliato criticamente tutti i punti in base ai quali è stata ritenuta la sussitenza
degli elementi per affermare la sua rewsponsabilità con riferuimento alla richiesta riqyualificazione
del fatto di cui al capo a) sia per i motivi riconducibili a trattamento sanzionatorio. Il ragionamento
operato dai giudici di merito appare saldamente ancorato alle risultanze processuali, con
riferi,mento al comportamento processuale d el prevenuto e ai suoi precedenti penali.
Nel ricorso pertanto si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da
quelle cui è pervenuto il giudice déappello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico
esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

01/a 015
Il Consigli-

Estensore

DIOTALL GIOVANNI

Il Presidente
NICO G LLO
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(

1’/La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 13/10/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 27/03/2014, nei
confronti di PINTO DIEGO in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p. e altro

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