Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49798 del 20/09/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 49798 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SABATINO DARIO N. IL 03/08/1971
avverso la sentenza n. 3250/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
11/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
lette/enale conclusioni del PG Dott. E, S C-A Q
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 20/09/2013
RITENUTO IN FATTO
Dario SABATINO ricorre tramite il difensore avverso la sentenza di applicazione pena su
richiesta emessa nei suoi confronti, in data 11-7-2012, dal Tribunale di Torino per il reato di
furto aggravato.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione in mesi cinque
della durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività cui è stata
inferiore alla pena di mesi sette di reclusione applicata e prossima al massimo, pari a sei mesi,
della prestazione dell’attività non retribuita.
Il ricorrente deduce altresì illegittimità della statuizione che indica l’inizio dell’attività prima del
passaggio in giudicato della sentenza (Cass. 28065/2007).
Il PG presso questa corte con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita parziale accoglimento.
E’ infatti fondata la censura di illegittimità della statuizione che ha fissato l’inizio dell’attività
non retribuita, cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena, in epoca
antecedente al passaggio in giudicato della sentenza, con ciò di fatto vanificando il diritto a
proporre utile impugnazione (Cass. 28065/2007).
Prive di fondamento sono invece le doglianze relative alla durata della predetta attività, che,
essendo inferiore al massimo consentito, pari a mesi sei, ed inferiore alla pena applicata -di
mesi sette di reclusione- appare implicitamente motivata con riferimento alla contestata
recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
La fondatezza della questione trattata per prima determina l’annullamento senza rinvio della
sola statuizione relativa alla decorrenza dal 18-7-2012 dell’attività non retribuita a favore della
collettività, con rigetto nel resto del ricorso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla
decorrenza dal 18-7-2012 dell’attività non retribuita a favore della collettività.
Rigetta nel resto il ricorso.
Roma, 20.9.2013
subordinata la sospensione condizionale, in assenza di motivazione sulla durata di poco