Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49797 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49797 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
CHOWANIEC JANUS KAROL N. IL 02/11/1981
SOBCZAK JANUS ADAM N. IL 18/09/1983
avverso la sentenza n. 1385/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
20/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
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le conclusioni del PG Dott.
lette/se

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 20/09/2013

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FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, avverso la
sentenza del locale Tribunale, in data 29 settembre 2012, con la quale è stato dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Chowaniec Janus K. E Sobczacak Janus A., in ordine ad una serie di reati di furto
aggravato, commessi tra luglio e agosto 2004, per essere gli stessi estinti per prescrizione.
Deduce la violazione della legge penale, atteso che i reati in contestazione, tenuto conto delle aggravanti,
non bilanciate da alcuna attenuante, prevedevano una pena edittale massima di dieci anni e un termine di
attuale) e i dodici anni e sei mesi ( secondo la disciplina attuale della prescrizione).
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato.
I reati contestati in sentenza sono furti ex art. 624 bis cp, aggravati da una o più delle circostanze previste
dall’art. 625 c.p. Essi appaiono accertati tra luglio e agosto 2004.
Il Giudice onorario che ha celebrato il processo ha affermato in sentenza che il termine prescrizionale
doveva ritenersi maturato dopo otto anni dalla consumazione di ciascun fatto reato , in applicazione della
previgente disciplina sulla nominata causa estintiva.
Tale assunto è destituito di fondamento posto che, come esattamente rilevato sia dal Procuratore Generale
impugnante che dal Procuratore generale requirente, i reati in contestazione sono da ritenere puniti con
pena edittale di dieci anni, secondo quanto previsto nel comma 3 dell’art. 624 bis cp che delinea una ipotesi
di aggravante speciale, da computarsi, perciò, ai fini che qui ci occupano.
In tal senso dispone infatti sia il testo del vigente art. 157 comma 2 cp sia il testo del previgente art. 157
comma 2 cp.
Ne consegue che, non risultando esclusa la aggravante speciale contestata e neppure menzionate
ipotetiche circostanze attenuanti da portare in bilanciamento, secondo il vecchio testo dell’art. 157 comma
3 c.p.- al quale è consentito continuare ad operare per i fatti, come quelli in esame, commessi prima della
entrata in vigore della legge n. 251 del 2005- il termine prescrizionale è, secondo la previgente disciplina,
quello di quindici anni, comunque interrotto dalla citazione a giudizio operata dal PM; mentre, secondo la
vigente disciplina, quello di dieci anni, parimenti interrotto dalla causa sopra menzionata.
La decisione del Tribunale, da ritenersi nella specie fatta oggetto di ricorso per saltum, appare errata e deve
essere annullata con rinvio, ai sensi dell’art. 569 uc cpp, al giudice dell’appello.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia per il giudizio di appello.
Così deciso il 20 settembre
Il Presidente

2013
il Cons. est.

prescrizione compreso tra i quindici anni (secondo la disciplina della prescrizione previgente rispetto alla

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