Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49797 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49797 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRAGNA SALVATORE N. IL 23/09/1984
RIZZO FRANCESCO N. IL 28/01/1991
MORTILLARO CARLO N. 1L06/01/1994
avverso la sentenza n. 4143/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 22/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 01/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo:
a) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai criteri di dosimetria della pena, il
Dragna in particolare con riferimento al bilanciamento attenuanti /aggravanti.
Osserva la Corte che le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il
metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e léargomentare scevro
da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794);
che entrambi i ricorsi sono privi della specificità prescritta dalléart. 581, lett. c), in relazione alléart
591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice déappello, che non risultano viziate
da illogicità manifeste;
Questa corte ha stabilito che éLa mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti
dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilita’ di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità.. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, vanno dichiarate inammissibili le
impugnazioni;
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie
ciascuno della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

01/

À015

IOLa CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 22/12/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, in data
20/01/2014, nei confronti di DRAGNA SALVATORE, RIZZO FRANCESCO, MORTILLARO CARLO, in
relazione al reato, contestato in concorso di cui all’art. 628 c.p. ealtro

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