Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49796 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49796 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICILLO PAOLO N. IL 18/12/1954 parte offesa nel procedimento
c/
CAROPPOLI GIOVANNI N. IL 19/01/1971
avverso il decreto n. 9729/2010 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 09/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
letteW1111 le conclusioni del PG Dott. -A. POLt

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Uditi difens’or Avv.;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con decreto 9-1-2012, depositato il giorno
seguente, disponeva, ad esito di attività investigativa suppletiva del PM, e viste le opposizioni
proposte nuovamente dalle persone offese, l’archiviazione del procedimento a carico di
Giovanni CAROPPOLI, e l’imputazione coatta a carico di Paolo PICILLO per violenza privata e
lesioni personali.

vicendevolmente indagati e persone offese, che il Gip ricostruiva, sulla base di s.i.t. assunte, in
termini di aggressione del secondo nei confronti del primo per il quale riteneva operante la
scriminante della legittima difesa.
3.Ricorre la p.o. Picillo, tramite il difensore procuratore speciale, con due motivi.
4.Con il primo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 409 e 416
codice di rito perché il giudice, nonostante il legame tra le due posizioni, si era spinto, fuori dal
contraddittorio, ad una valutazione del materiale probatorio travalicando i limiti della fase
procedimentale.
5. Con il secondo gli stessi vizi erano dedotti in relazione alle stesse norme e all’art. 438 stesso
codice in quanto, da un lato, la pronuncia del Gip, fuori dal dibattimento e da una richiesta di
giudizio abbreviato, aveva il contenuto di una sentenza rispettivamente di condanna e di
assoluzione, dall’altro la valutazione delle dichiarazioni dei testimoni era contrastata dai referti
medici che attestavano lesioni compatibili con la tesi del pugno sferrato al Picillo dal Caroppoli
il quale aveva per questo riportato la frattura scomposta della mano destra.
6. La richiesta era quindi di annullamento del decreto.
7. Il PG presso questa corte, dr. A. Policastro, con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso essendo la ricorribilità del decreto di archiviazione limitata dall’art.
409, comma 6, cod. proc. pen., con rinvio all’art. 127, comma 5, stesso codice, ai casi di
violazione del contraddittorio (Cass. 9440/2010), ed essendo comunque il denunziante
garantito dalla possibilità della riapertura delle indagini e dalla facoltà di esercitare i propri
diritti in sede civile, mentre nessuna norma vieta al giudice di valutare il materiale d’indagine e
l’eventuale ricorrenza di cause di giustificazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Come correttamente osservato dal PG requirente, il ricorso per cassazione avverso il
provvedimento di archiviazione è soggetto al limite della deducibiltà delle sole violazioni del
contraddittorio, secondo il rinvio operato dall’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. all’art. 127,
comma 5, stesso codice, con esclusione delle questioni di merito (Cass. 9440/2010).

2

2.La vicenda riguarda un alterco tra il primo e il secondo, con lesioni in danno di entrambi,

2.Principio che non lascia il denunziante/querelante privo di garanzie in presenza della
possibilità della riapertura delle indagini, anche a seguito di indagini difensive, e della facoltà di
esercitare i propri diritti in sede civile.
3.Né presenta alcun fondamento la doglianza del ricorrente circa l’esercizio da parte del Gip di
poteri decisori non consentiti dalla fase procedimentale, non essendo preclusa a tale organo da
alcuna norma, in tale fase, la valutazione del materiale d’indagine e dell’eventuale ricorrenza di
cause di giustificazione.

proc. pen. determinandosi in C 1000, in ragione della natura delle doglianze, la somma di
spettanza della cassa ammende.

P. Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 20-9-2013

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod.

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