Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49795 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49795 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DESSI’ ANTONIO N. IL 12/03/1982
avverso l’ordinanza n. 7104/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 11/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
lette~le conclusioni del PG Dott. A. e_rt A LA\ d\f

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Uditi difensor-Avv.;

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LA cAt.

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 11-5-2012 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, a seguito di
annullamento con rinvio, da parte della prima sezione penale di questa corte (sentenza 25-52011), di precedente provvedimento di accoglimento del reclamo del detenuto Antonio DESSI’
avverso decreto ministeriale della giustizia 19-11-2009 di proroga per anni due del regime di
sottoposizione al trattamento di cui all’art. 41 bis ord. pen., rigettava il proposto reclamo.

deficit motivazionale lamentato dal PG ricorrente, dall’erronea applicazione della norma di
riferimento, ritenuta in tale provvedimento attagliarsi soltanto a soggetti in posizione apicale in
ambito associativo.
3.Nel provvedimento impugnato il giudice del rinvio evidenziava la molteplicità di elementi
sintomatici della capacità del detenuto di mantenere i contatti con il clan valorizzando a) la
persistente vitalità della cosca Cordì, confermata dall’esistenza di una faida in atto con la cosca
avversaria dei ‘Cataldo’ e dalla latitanza di suoi pericolosi esponenti, b) il profilo criminale del
Dessì, di giovane età ma già coinvolto in una serie di vicende giudiziarie, una delle quali, per
art. 416 bis cod. pen., già conclusa con condanna irrevocabile e con pena espiata, c)
l’ingiustificata sottovalutazione da parte dell’ordinanza impugnata della posizione del Dessì in
ambito associativo, ritenuta di secondo piano trascurandone il ruolo strategico sotto il profilo
‘militare’, dimostrato dai reati scopo di carattere violento e minaccioso realizzati fino ad epoca
recente, tali da indicare la sua appartenenza ad un ‘gruppo di fuoco’ con la disponibilità di armi
micidiali (informative in atti, intercettazioni telefoniche), d) i contatti con altre cosche.
Elementi ritenuti nel complesso dimostrativi di un ruolo associativo di rilievo, sintomatico della
persistente capacità di mantenere contatti all’esterno con l’organizzazione criminale.
4. Ricorre Dessì tramite il difensore avv. G. Taddei deducendo con unico motivo violazione di
legge in relazione all’art. 41 bis legge 354/1975, come novellato, per motivazione solo
apparente in punto di persistenza della pericolosità e dei collegamenti con l’associazione,
differendo le due ordinanze, quella annullata e quella oggetto dell’attuale impugnazione, solo
nella decisione finale, essendo identici gli elementi alla base di entrambe e avendo il tribunale
omesso di argomentare il concreto la sussistenza delle condizioni per il mantenimento del
regime speciale.
Si chiedeva quindi l’annullamento dell’ordinanza.
5. Con requisitoria scritta il PG presso questa corte, dr. A. Gialanella, ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso sui seguenti rilievi.
5.1 Premesso che la modifica legislativa che ha inasprito la disciplina dell’art. 41 bis, è stata
sottoposta con esito positivo a vaglio di costituzionalità (Corte Cost. n. 190/2010), il requirente
ha osservato che continuano ad applicarsi i principi giurisprudenziali elaborati da questa corte
e dalla Consulta a seguito della novella del 2002, dovendo quindi valutarsi se il decreto
contenga un’analisi dell’attuale pericolosità del detenuto che tenga conto dell’eventuale

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2.L’annullamento dell’ordinanza di accoglimento era stato determinato, piuttosto che dal grave

dissolvimento del sodalizio, della durata della sottoposizione al regime differenziato e dei
risultati del trattamento carcerario, parametro ineludibile in relazione alla funzione rieducativa
della pena, non essendo quindi sufficienti riferimenti limitati alla biografia criminale del
detenuto e alla perdurante operatività del sodalizio, perché in tal caso soltanto lo scioglimento
di questo o la formale dissociazione dell’associato accompagnata dall’avvio della collaborazione
con le istituzioni, varrebbero ad impedire la reiterazione dei provvedimenti di proroga della
sottoposizione al regime carcerario differenziato.

biografia delinquenziale del detenuto e dell’attuale operatività del sodalizio di appartenenza,
anche l’indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con
l’esterno, nonché escludere la presenza di indici dimostrativi del sopravvenuto venir meno di
tale pericolo. Ciò era avvenuto, con conseguente assenza di vizi del provvedimento, anche se
attraverso motivazione succinta, ma comunque congrua, con la quale erano stati sottoposti a
vaglio critico gli elementi rappresentati dai precedenti del detenuto, dagli elementi fattuali
(ruolo nel sodalizio, profilo criminale, perdurante operatività del gruppo mafioso di riferimento)
e dagli altri dati esposti nel decreto ministeriale, sì da rendere concreto il giudizio sulla effettiva
capacità di collegamento del Dessì con associazioni criminali, mentre il ricorrente non aveva
produttivamente esercitato la facoltà di allegazione di elementi in contrario.
5.3 In ordine al motivo di gravame il PG osservava che esso atteneva, inammissibilmente, al
giudizio di fatto formulato dal giudice di merito e, attraverso la mera comparazione di un
segmento del provvedimento impugnato con un frammento di quello annullato, pretendeva di
trarne la conclusione del venir meno della pericolosità sollecitando questa corte a sovrapporsi
ai contenuti di tale giudizio, mentre, nella materia, il ricorso per cassazione è proponibile solo
per violazione di legge, vizio che, pur ricomprendendo il caso di motivazione priva dei requisiti
minimi di coerenza, completezza e logicità, non ricorreva nella specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. L’unica censura, inscenata sotto la qualifica di violazione di legge in relazione all’art. 41

bis

legge 354/1975 per motivazione apparente in punto di persistenza della pericolosità del Dessì
e dei suoi collegamenti con l’associazione, disvela la sua vera natura di vizio motivazionale solo
che si consideri, in primo luogo, che il rilievo, asseritamente avvalorato dalla citazione di stralci
fuori contesto delle due ordinanze (quella annullata e quella oggetto dell’attuale
impugnazione), secondo cui esse differirebbero solo nella decisione finale, trascura comunque
di considerare che

la

ragione dell’annullamento della

prima sta

nell’erroneità

dell’interpretazione dell’art. 41 bis, condivisa nel primo provvedimento, secondo la quale il
pericolo di contatti tra il detenuto e il sodalizio criminoso sarebbe prospettabile solo in caso di
ruolo apicale del primo.

3

5.2 Nella specie, secondo il PG, il tribunale doveva accompagnare al duplice dato della

3. In secondo luogo è manifestamente infondato l’addebito mosso al tribunale di totale
mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza in concreto delle condizioni per il
mantenimento del regime speciale. Premesso che la proroga del provvedimento del Ministro
per la giustizia esige l’accertamento che la capacità del condannato di tenere contatti con
l’associazione non è venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua
di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal
soggetto in seno all’associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di

puntuale considerazione tali parametri, mediante l’indicazione di indici fattuali sintomatici di
attualità del pericolo di collegamenti con l’esterno.
4. Ha infatti condotto il relativo vaglio, con iter argomentativo che si sottrae al vizio di
motivazione apparente, unico deducibile, quale violazione di legge, nella presente sede (art. 41
bis, comma 2 sexies, Ord. Pen.), alla stregua di una serie di elementi concreti, relativi per
l’appunto al profilo criminale del detenuto, al suo ruolo nel sodalizio, alla perdurante
operatività del gruppo mafioso di riferimento, per desumerne la capacità in concreto del Dessì
di mantenere i contatti all’esterno con l’organizzazione criminale.
5. Il provvedimento impugnato ha invero valorizzato a) la persistente vitalità della cosca Cordì,
confermata dall’esistenza di una faida in atto con la cosca avversaria dei ‘Cataldo’ e dalla
latitanza di suoi pericolosi esponenti, b) il profilo criminale del Dessì, di giovane età ma già
coinvolto in una serie di vicende giudiziarie, una delle quali, per art. 416 bis cod. pen., già
conclusa con condanna irrevocabile e con pena espiata, c) l’ingiustificata sottovalutazione da
parte dell’ordinanza impugnata della posizione del Dessì in ambito associativo, ritenuta di
secondo piano trascurandone il ruolo strategico sotto il profilo ‘militare’, dimostrato dai reati
scopo di carattere violento e minaccioso realizzati fino ad epoca recente, tali da indicare la sua
appartenenza ad un ‘gruppo di fuoco’ con disponibilità di armi micidiali (informative in atti,
intercettazioni telefoniche), d) i contatti con altre cosche. Elementi correttamente ritenuti nel
complesso dimostrativi di un ruolo associativo di rilievo, in linea con la capacità di cui sopra.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616 codice
di rito, determinandosi in € 1000, in ragione della natura delle doglianze prospettate, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 20.9.2013

nuove incriminazioni non precedentemente valutate, il primo giudice ha fatto oggetto di

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