Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49794 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49794 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ERCOLANO EMANUELE N. IL 28/09/1995
avverso la sentenza n. 5092/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 01/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato e alla conseguente pena
infliatta.
Il motivo è inammissibile .
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dallèart. 581, lett. c), in relazione allèart 591 lett. e)
c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice &appello, che non risultano viziate da illogicità ,
in quanto la pena è stata rideterminata correttamente previa esclusione dellèaumento per la
recidiva.
Questa corte ha stabilito che .La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti
dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità.. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
Iiimpugnazione;

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

01/i 2015
Il Consi
DIOTAL
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Estensore

Il Presidente

GIOVANNI

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Il/La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 16/10/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NOLA, in data 04/03/2014, nei
confronti di ERCOLANO EMANUELE in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p.

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