Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4979 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4979 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
ARDELEAN NATALIA GABRIELA N. IL 24/10/1984
inoltre:
ALIAJ NERTIL N. IL 20/11/1985
avverso la sentenza n. 1640/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
30/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dotte Ait/tA
che ha concluso per
1A-MD o

Udito, per la parte civile, l’Avv

LA

n/t. C crMsi

C ctia- tu)

Data Udienza: 07/01/2014

16640/2013

1.
Con sentenza in data 15 dicembre 2011 il Tribunale di Livorno, all’esito di
giudizio abbreviato, ha ritenuto Nertil Aliaj responsabile del reato continuato
di cui all’art. 73 del dPR n.309 del 1990 per detenzione di 117,47 gr. di
cocaina rinvenuti nell’abitazione e di ulteriori gr.126,55 occultati sulla persona
nonché per la vendita di imprecisati quantitativi a Brandi Massimiliano e lo ha
condannato alla pena di sei anni di reclusione ed euro 40000,00 di multa
ordinando altresì la confisca ex art. 12 sexies I. n.356/92 della somma di euro
61300,00 trovata in suo possesso; ha invece assolto per non aver commesso
il fatto Ardelean Natalia Gabriela, essendo stato accertato che la donna si era
limitata ad ospitare l’imputato nella propria abitazione in virtù di una relazione
sentimentale senza porre in essere alcuna ulteriore attività.
2.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 30.10.2012 ha
confermato la decisione di primo grado.
3.
Per il tramite del difensore di fiducia Nertil Aliaj ha presentato ricorso
per cassazione. Lamenta violazione di legge e difetto di motivazione per: 1) la
mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della
pena base in misura, 9 anni, ben lontana dal minimo edittale; in particolare la
difesa contesta che si sia ritenuto che l’imputato abbia tenuto un
comportamento reticente ed omertoso; egli, pur essendosi legittimamente
avvalso della facoltà di non rispondere in sede di convalida dell’arresto, una
volta concluse le indagini preliminari aveva chiesto per ben due volte di
essere sentito e aveva sollecitato la rinnovazione del dibattimento in appello
senza che la Corte abbia in alcun modo motivato sul punto, così violando il
combinato disposto degli artt. 125, co.3 603, co.5 cod. proc.pen.. Sono
inoltre stati trascurati gli elementi addotti dalla difesa a sostegno della
concedibilità delle dette attenuanti quali la regolare presenza sul territorio
italiano e lo svolgimento di lecita attività lavorativa; 2) la confisca ex art. 12
sexies I. n.356/92 della somma di euro 61300,00 rinvenuta nella disponibilità
del prevenuto nonostante la prova fornita della provenienza lecita e della
necessità della stessa per il trapianto del rene del fratello.
4.
Ha presentato ricorso anche il Procuratore Generale della Repubblica di
Firenze in relazione alla posizione della Ardelean. Deduce il difetto di
motivazione e la erronea applicazione di legge per non aver ritenuto che il
fatto di ospitare lo spacciatore Aliaj nella propria abitazione e di avergli quindi
consentito di utilizzarla come nascondiglio della droga costituivano concorso
nella detenzione. Sostiene che non era affatto provato che l’imputata avesse
ingiunto al convivente di andarsene, come affermato dalla sentenza di appello
e comunque anche in tal caso sussisterebbe il concorso in primo luogo perché
la donna aveva dichiarato che l’ingiunzione da lei rivolta all’uomo di
allontanarsi era stata determinata da un litigio e non dalla scoperta della
droga; in secondo luogo perché la medesima avrebbe potuto rivolgersi alla
polizia per allontanare colui che era ormai diventato un intruso; in terzo luogo
perché resterebbe comunque integrato il reato nel tempo precedente alla
ingiunzione. Su tali questioni e sull’applicazione di principi di diritto già invocati

RITENUTO IN FATTO

con l’appello (cassazione sez. H 10.12.2008, Gentiluomini) non è stata fornita
motivazione.
5.
Nell’interessa di Ardelan Natalia è stata presentata una memoria con cui
si chiede che il ricorso del PG venga dichiarato inammissibile o comunque
rigettato.

1.
I ricorsi non sono fondati essendo la sentenza impugnata correttamente
motivata in ordine ad entrambe le posizioni.
2.
Per quanto riguarda la Ardelean i giudici di merito hanno ritenuto che
non fosse stata raggiunta la prova sicura della sua consapevolezza in ordine
alla presenza dello stupefacente nell’abitazione dove ella
ospitava il
convivente; e già solo tale accertamento è sufficiente ad escludere ogni
responsabilità; hanno poi aggiunto che quand’anche si fosse voluto ritenere
sussistente tale consapevolezza il reato non poteva ritenersi integrato non
essendo emersa la dimostrazione di un contributo positivo della donna alla
attività illecita di Ardelean. Tale aspetto della motivazione è censurato dal
ricorrente con argomenti che non colgono nel segno. La corte di appello ha
fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in situazioni
di connivenza del tipo di quella in esame per poter affermare il concorso nel
reato non basta la consapevolezza della altrui attività illecita ma occorre
dimostrare appunto un comportamento che abbia portato un contributo
positivo alla realizzazione del reato ovviamente nella piena consapevolezza che
la propria azione è indirizzata in tal senso;
nella specie, secondo la
ricostruzione effettuata dai giudici di merito, la convivenza tra i due era iniziata
da poco e avrebbe dovuto essere già cessata in quanto la donna aveva invitato
l’uomo ad andarsene; sulla base di tale accertamento, che non può essere
messo in discussione dal Procuratore ricorrente attesi i noti limiti del ricorso
per Cassazione, è consequenziale e corretta la esclusione di ogni possibile
concorso nel reato da parte della donna in quanto la brevità della ospitalità
offerta all’uomo e l’intenzione di porre ad essa fine sono elementi che
correttamente sono stati ritenuti tali da escludere la volontà di contribuire
all’altrui attività illecita sempre necessaria ai fini della sussistenza del concorso
nel reato.
3.
Anche il ricorso dell’imputato non merita accoglimento. Con il primo
motivo vengono formulate censure sulla dosimetria della pena prive di
pregio; la determinazione in misura di nove anni della pena base ha trovato
congrua ed adeguata motivazione nel riferimento alla gravità del reato posto in
essere dimostrata dalla quantità di stupefacente rinvenuta e dal contestuale
sequestro di una consistente somma di danaro, tale da dimostrare l’esistenza
di una continuativa attività di spaccio di sostanza stupefacente. Non sussiste
obbligo da parte del giudice di prendere in specifica considerazione tutti gli
elementi di fatto che vengano addotti dalla difesa, così come sembrerebbe
voler sostenere il ricorrente, tanto più che la regolare presenza sul territorio
italiano è di per sé circostanza neutra e lo svolgimento di lecita attività
lavorativa è stato escluso dalla sentenza di primo grado che ha riferito che il

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

P.Q.M.
– Rigetta il ricorso del Procuratore Generale territoriale. Rigetta il ricorso di
Aliaj Nertil e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso il 7.1.2014.

ricorrente era invece privo di ogni illecita attività lavorativa. Per quanto
riguarda la confisca ex articolo 12 sexies della somma di danaro rinvenuta
nella disponibilità del prevenuto, anche su tal punto le sentenze di primo e
secondo grado, le cui motivazioni come noto sono integrative, hanno fornito
congrua motivazione escludendo la sussistenza della pretesa prova circa la
provenienza lecita dai familiari dell’imputato della somma di danaro ed anche
che la somma stessa fosse destinata ad un trapianto di rene del fratello. Il
ricorso che insiste nella prospettazione di censure già ritenute infondate si
rivela pertanto sul punto inammissibile.
4.
Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati ed il ricorrente Aliaj
condannato al pagamento delle spese processuali.

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