Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49787 del 01/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49787 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VISENTIN ROBERTO N. IL 17/04/1944
avverso la sentenza n. 1545/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 01/12/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena.
Il motivo è inammissibile. Il ricorso è privo della specificità, prescritta dalléart. 581, lett. c), in
relazione alléart 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice dèappello, che non
risultano viziate da illogicità , in quanto la pena è stata determinata correttamente in base ai
parametri di cui all’art. 133 c.p.
Questa corte ha stabilito che éLa mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti
dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità.. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
lèimpugnazione;
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
01/1
Il Consiglie
DIOTALLE
5
Il Presidente
ensore
OVANNI
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Il/La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 22/05/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di PALMANOVA, in data 12/11/2010, nei
confronti di VISENTIN ROBERTO in relazione al reato di cui all’art. 640 c.p.