Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49786 del 22/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 49786 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Acampora Gioacchino Ettore, nato a Milano 1’11/11/1968
avverso la sentenza dell’11/11/2010 del Tribunale di Milano
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l’Avv. Cinzia Passero, che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. Claudio Angelo Acampora, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso, e l’annullamento della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, decidendo in grado di appello sulla sentenza
emessa dal Giudice di pace della stessa città in data 06/04/2009, confermava

Data Udienza: 22/03/2013

e
W

detta pronuncia, recante la condanna di Gioacchino Ettore Acampora alla pena di
C 200,00 di multa per il delitto di ingiurie, nonché al pagamento delle spese
processuali ed al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita,
Annita Ettorina Lucia Rota.
Il giudicante disattendeva le doglianze espresse nell’atto di appello, in
particolare circa la presunta contraddittorietà degli elementi di prova a carico
dell’Acampora, stante l’asserita non credibilità della persona offesa, da tempo in
rapporti conflittuali con l’imputato (in proposito, il Tribunale evidenziava che gli

avevano sostenuto di avere udito le frasi offensive pronunciate dall’odierno
ricorrente). Inoltre, non aderiva alle tesi espresse nell’atto di impugnazione circa
la configurabilità nella fattispecie dell’esimente della provocazione, non avendo
pregio l’assunto dell’Acampora di aver reagito dinanzi ad un comportamento
ingiusto della Rota, consistito nell’aver fatto fare deiezioni ai propri cani dinanzi
alla casa dell’imputato: era infatti lo stesso imputato a sostenere che quella
condotta si protraeva da tempo, e non sarebbe stato possibile sostenere che
l’ordinamento giustificasse qualunque risentimento determinato da fatti di
minimo rilievo. Da ultimo, escludeva potersi riconoscere rilievo alla pur asserita
reciprocità delle ingiurie, visto che quella in ipotesi pronunciata dalla persona
offesa (“bastardo”) era stata verosimilmente conseguente alle prime, ben più
gravi per come descritte in rubrica, ascrivibili all’Acampora.

2. Avverso la sentenza in epigrafe ricorre personalmente l’imputato,
lamentando inosservanza od erronea applicazione dell’art. 594 cod. pen., nonché
mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Sotto entrambi i profili, il ricorrente deduce che gli elementi di prova a suo
carico debbono ritenersi insufficienti e contraddittori, fondandosi sulla
deposizione della Rota e tenendo presente che uno dei testimoni indicati dal
Tribunale a riscontro è in realtà il di lei marito. Inoltre, rappresenta nuovamente
la sussistenza nel caso di specie delle scriminanti già invocate, sia in punto di
provocazione che di reciprocità delle offese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
I motivi di gravame si palesano infatti generici, in quanto il ricorrente
ripropone le medesime doglianze fatte valere in sede di giudizio di appello, senza
neppure prendere in considerazione le argomentazioni con cui il Tribunale di

assunti della Rota trovavano conferma nelle testimonianze di altri soggetti che

Milano ha ritenuto infondate le doglianze già proposte.

L’inammissibilità del

ricorso deriva direttamente dal rilievo che esso appare fondato su ragioni già
esaminate e confutate dal giudice del gravame: ciò perché il difetto di specificità
del motivo – rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. – va
apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza
di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di

pen., all’inammissibilità dell’impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del
15/07/2011, Cannavacciuolo).
2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., impone la condanna dell’imputato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa
delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente stabilita.
L’Acampora deve altresì essere condannato a rifondere le spese sostenute
nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile che ha rassegnato le proprie
conclusioni, che il collegio ritiene congruo liquidare nella misura indicata nel
dispositivo, avuto riguardo all’attività defensionale svolta e documentata nella
notula depositata.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che
liquida in complessivi € 1.800,00, oltre accessori secondo legge.

Così deciso il 22/03/2013.

aspecifìcità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA