Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49786 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49786 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE STENA FRANCESCO N. IL 15/10/1934
avverso la sentenza n. 489/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
28/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 01/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla carenza di motivazione con riguardo alla valutazione degli elementi utilizzati per
affermare la sua responsabilità, e comunque per negare léinquadrabilità del fatto nelléart. 648 cpv
c.p., con conseguente declaratoria della prescrizione
Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto,
divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice déappello con motivazioni congrue ed esaustive,
previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti (si veda in particolare il
riferimento agli elementi relativi al possesso del cellulare di provenienza delittuosa e al
comportamento delléimputato e alla valutazione dell’insussitenza delle condizioni per la declaratoria
di prescrizione).
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione
delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e léargomentare scevro da vizi logici, come nel
caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
Iiinnpugnazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

01
Il Consig

015
stensore

DIOTALLJ j IOVANNI

Il Presidente
ICO

JA/La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 28/05/2014, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di MOLFETTA, in data 12/12/2006, nei
confronti di DE STENA FRANCESCO in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.

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