Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49785 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49785 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

Dott. UGO DE CRESCIENZO
Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
Dott. MIRELLA CERVADORO
Dott. FABRIZIO DI MARZIO

– Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SBLENDORIO NICOLA N. IL 26/09/1968
DE LEO MICHELE N. IL 09/01/1979
avverso la sentenza n. 755/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
24/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

REGISTRO GENERALE
N. 11843/2015

Data Udienza: 01/12/2015

t

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

„W/La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 24/03/2014, parzialmente riformando la

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
a) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle
attenuanti generiche.
Il motivo comune è inammissibile, il ricorso è privo della specificità, prescritta dalléart. 581, lett.
c), in relazione allèart 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice dèappello, che
non risultano viziate da illogicità;
questa corte ha stabilito che éLa mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti
dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità.. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
léimpugnazione di entrambi i ricorrenti
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie
ciascuno della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

01

015

sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BARI, in data 13/01/2009, nei confronti di
SBLENDORIO NICOLA, DE LEO MICHELE, confermava la condanna in relazione al reato di cui
all’art. 640 c.p. e altro

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