Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49784 del 21/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49784 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Galosi Mimmo, nato a Caste! di Lama il 28/11/1970

avverso la sentenza emessa il 16/01/2012 dalla Corte di appello di Ancona

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Alfredo Montagna, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione dei reati contestati;
udito per la parte civile l’Avv. Luca Gaslini, che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;
udito per l’imputato ricorrente l’Avv. Andrea Guidi, che ha concluso associandosi
alle richiesta del P.g.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 21/03/2013

Il difensore di Mimmo Galosi ricorre avverso la sentenza emessa il
16/01/2012 dalla Corte di appello di Ancona, recante la condanna dello stesso
imputato alla pena di C 600,00 di multa per i delitti di ingiuria e minaccia (in
ipotesi commessi in danno di Natale De Angelis e Silvana Gagliardi). In primo
grado, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva assolto il Galosi, rilevando che risultava
sì dimostrata la circostanza che dall’utenza dell’imputato fossero partite le
telefonate indicate in rubrica, ma – quanto alla prova del contenuto delle
medesime, e del dolo che avrebbe animato la condotta del prevenuto – era

con la Gagliardi. La Corte territoriale, in accoglimento dell’appello proposto dal
P.M. e dal difensore delle parti civili, riformava la decisione assolutoria, rilevando
che l’esistenza della anzidetta relazione avrebbe semmai dovuto rafforzare
l’ipotesi accusatoria, fondando un possibile movente per i comportamenti ascritti
al Galosi.
Con l’odierno ricorso si deduce:
carenza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che nelle
affermazioni in cui esprime il convincimento della penale responsabilità
del Galosi si limiterebbe a riportare testualmente alcuni passi degli atti di
impugnazione promossi dal P.M. e dalle parti civili; inoltre, la Corte
marchigiana non avrebbe valutato il contenuto dell’appello incidentale
presentato dall’imputato, quanto meno come memoria difensiva, e
sarebbe pervenuta a ribaltare la prima decisione, favorevole al Galosi,
senza operare una confutazione analitica e completa degli argomenti di
segno contrario esposti dal Tribunale;
erronea applicazione dell’art. 595 cod. proc. pen., nonché mancanza ed
illogicità della motivazione, con riguardo al ritenuto difetto di interesse
dell’imputato a promuovere appello incidentale, visto che con quel
gravame si era inteso rilevare il difetto di competenza del Tribunale di
Ascoli Piceno, questione già ritualmente dedotta con eccezione formulata
ex art. 491, comma 1, del codice di rito;
erronea applicazione degli artt. 594 e 62-bis cod. pen., oltre a mancanza
di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio,
atteso che la Corte territoriale avrebbe fissato la pena base per il
computo (quanto all’ingiuria) in C 580,00 di multa, a fronte di un
massimo edittale pari ad C 516,00; inoltre, pur dandosi atto nel
dispositivo della concessione di attenuanti generiche, nel calcolo della
pena non vengono operate riduzioni ai sensi del citato art. 62-bis.

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parimenti emerso che lo stesso Galosi intratteneva una relazione sentimentale

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso meriterebbe accoglimento quanto all’ultimo motivo, ma deve
prendersi atto della sopravvenuta prescrizione dei reati addebitati all’imputato
(maturata il 29/07/2012, in data posteriore alla sentenza di appello, tenendo
conto di un rinvio del dibattimento di primo grado dovuto a legittimo
impedimento del difensore, con conseguente sospensione dei termini di

Non vi è infatti alcun vizio della motivazione nell’avere la Corte di appello
fatto proprie le osservazioni del P.M. o della difesa di parte civile, contenute nei
rispettivi atti di impugnazione: sul piano logico, peraltro, la considerazione che
un’eventuale relazione sentimentale fra il Galosi e la Gagliardi avrebbe semmai
avvalorato l’ipotesi accusatoria, piuttosto che smentirla, appare obiettivamente
più che plausibile. Né le tesi dell’imputato, che al di là dell’appello incidentale la
difesa ebbe certamente modo di sviluppare in sede di discussione, risultano
apoditticamente pretermesse, coincidendo in sostanza con l’impianto
motivazionale della sentenza di primo grado: sentenza che non vi era spazio
ulteriore per analizzare e confutare, risolvendosi quella decisione
nell’affermazione di una non completa attendibilità delle persone offese (sulla
scorta della già ricordata relazione della donna con il Galosi, dato ex se ben poco
probante sul punto).
Ineccepibile è poi la valutazione della Corte territoriale circa il difetto di
interesse dell’imputato a promuovere l’appello incidentale, essendosi la difesa
potuta avvalere, mediante il rito dinanzi al Tribunale, di maggiori garanzie
formali.
In punto di determinazione del trattamento sanzionatorio le doglianze del
ricorrente sono invece fondate: la pena base per il delitto di ingiuria è infatti
eccedente il massimo edittale, e – a dispetto della espressa concessione di
attenuanti generiche, di cui al dispositivo della sentenza impugnata – non risulta
siano state operate riduzioni di sorta.
Si tratta comunque di censure che non afferiscono alle questioni civilistiche,
dovendosi pertanto ritenere l’imputato soccombente in punto di relative
statuizioni: ne deriva che il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle
spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio di legittimità, da liquidarsi
nei termini di cui al dispositivo.

P. Q. M.

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prescrizione per 60 giorni).

Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, agli effetti penali, per essere i reati
estinti per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili, e condanna il ricorrente
alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi C
1.800,00, oltre accessori secondo legge.

Così deciso il 21/03/2013.

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