Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4978 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4978 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANIA
nei confronti di:
LAABADI OUALID N. IL 11/11/1989
avverso la sentenza n. 3542/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2014 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ra-t’ CA-4
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che ha concluso per ) f (
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/01/2014

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2 Laabadi
3

Motivi della decisione

1.A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Catania ha affermato la responsabilità
dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990, nonché
a quelli di resistenza e lesioni in danno di pubblico ufficiale. La sentenza è stata parzialmente
riformata dalla corte d’appello di Catania che ha concesso l’attenuante di cui al quinto comma

rispetto all’aggravante di cui all’art. 112, comma 4 cod. pen. ed ha conseguentemente
diminuito la pena.
L’imputazione attiene alla detenzione di 119 dosi di marijuana custodita indosso ad un
un minore che si accompagnava all’imputato a bordo di un ciclomotore. Il ricorrente si è
assunta la piena responsabilità di tale illecita detenzione ed il minore è stato assolto

2. Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica deducendo diversi
motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta che erroneamente ed in violazione della legge è
stata riconosciuta l’attenuante di cui al quinto comma del richiamato art. 73. La disciplina
legale afferisce non solo all’entità della sostanza ma anche alle caratteristiche dell’azione. Nel
caso in esame tutti tali profili sono negativi. Si è in presenza di ben 119 dosi medie singole ed
inoltre i profili del fatto sono altamente negativi, considerato che si è in presenza di
pregiudicato, privo di attività lavorativa, che si è servito per lo spaccio di un minorenne, ha
aggredito i Carabinieri all’atto dell’arresto ed ha tenuto un comportamento processuale per
nulla collaborativo.

2.2 Con il secondo motivo si deduce che senza alcuna giustificazione sono state
concesse le attenuanti generiche. Il collegio ha fatto genericamente riferimento alla necessità
di graduare l’entità della pena da infliggere, espressione che non indica alcuna specifica
circostanza positiva idonea a giustificare la concessione della circostanza.

2.3 Con il terzo motivo si prospetta che, in violazione della legge e con vizio
motivazionale, è stata ritenuta la prevalenza delle attenuanti rispetto all’aggravante
contestata, con argomentazione sostanzialmente inesistente; essendosi fatto generico
riferimento alla quantità non elevatissima della droga, senza chiarire perché il possesso di 119
dosi di marijuana debba essere considerato fatto di poco momento e tale da giustificare
l’indicata prevalenza. In ogni caso, tale prevalenza è preclusa dal tenore dell’art. 69 comma 4
cod. pen: le attenuanti non possono essere ritenute prevalenti rispetto all’aggravante di cui
all’art. 112, comma 1, n. 4 cod. pen.

del detto art. 73, nonché le attenuanti generiche, ha ritenuto la prevalenza di tali attenuanti

3. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata argomenta che nella fattispecie la destinazione allo spaccio dello
stupefacente in questione, almeno in parte, si desume dalla quantità della sostanza
sequestrata essendosi in presenza di ben 119 dosi singole. Ulteriore significativo argomento di
valutazione si desume dalla circostanza che l’imputato si è avvalso della cooperazione di un
minore cui ha affidato il nascondimento della droga. Si aggiunge che l’imputato è pregiudicato,
non svolge alcuna attività lavorativa, sicché non può ipotizzarsi l’acquisto per uso personale.
aggiunge che il fatto può essere considerato di lieve entità; che la legge fa riferimento ai fatti
di minima offensivista penale della condotta deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo
sia degli altri parametri richiamati dalla norma, costituiti dai mezzi, dalle modalità e dalle
circostanze dell’azione. Nella fattispecie tale tenuità si configura perchè si è in presenza di
qualità e quantità non elevatissima di droga. Inoltre, al fine di graduare l’entità della pena da
infliggere possono essere anche concesse le attenuanti generiche. Tali attenuanti possono
ritenersi prevalenti sull’aggravante di cui al richiamato art. 112 cod. pen.
Si configurano pure gli altri delitti contestati, non avendo l’imputato esitato
nell’aggredire i militari che lo stavano sottoponendo a controllo, cagionando loro lesioni
personali.
3. Il ricorso è sotto ogni riguardo fondato.
3.1 La motivazione infatti reca violazione della legge penale ed è anche contraddittoria.
Da un lato si evocano i principi che regolano la materia che, ai fini della configurazione
dell’attenuante ridetta richiamano sia i profili quantitativi che le caratteristiche dell’azione;
dall’altro si considerano tratti della vicenda tutti altamente negativi: il numero per nulla
modesto di dosi, la strumentalizzazione di un minore per il trasporto della sostanza,
l’aggressione ai militi per sottrarsi all’arresto ed al sequestro della sostanza. Ciononostante,
senza alcuna razionale giustificazione ed in modo incoerente rispetto alle premesse si giunge ?ritenere il fatto di lieve entità.
3.2 Per ciò che concerne la concessione delle attenuanti generiche l’apprezzamento
appare incompiuto ed irrazionale: si trascurano i profili di personalità altamente negativi in
precedenza esposti in motivazione e si invoca una non meglio definita istanza di moderazione
della pena che non viene giustificata con alcun elemento favorevole rinvenibile nella condotta o
I
nella personalità dell’agente.
3.3 Infine, sebbene la questione possa ritenersi per qualche verso assorbita da quanto
sopra esposto, è utile rimarcare che è pure censurabile il bilanciamento tra l’aggravante
connessa alla strumentalizzazione di un minore rispetto alle circostanze attenuanti. Non solo,

Tale uso, d’altra parte, non emerge da alcuna circostanza obiettiva. Poste tali considerazioni si

come correttamente dedotto dal procuratore generale la prevalenza delle dette attenuanti è
inibita dall’art. 69, comma quattro, cod. pen., ma essa appare anche priva di razionale
giustificazione a fronte di plurimi profili negativi di personalità e dell’assenza di aspetti positivi
da valorizzare.
La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio altra sezione della
corte d’appello di Catania.

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania per nuovo
esame.

Roma 7 gennaio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Marco BLAIOTTA)

(Gaetanino ZECCA)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

PQM

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