Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49779 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49779 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENAS LIANA N. IL 28/12/1940
avverso l’ordinanza n. 96/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 06/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 03/12/2013

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Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’istanza avanzata da
i

Benas Liana intesa ad ottenere l’equa riparazione per ‘ ingiusta detenzione subita.

2. Ricorre per cassazione la richiedente. Si deduce che la Corte d’appello
ha escluso la riparazione in presenza di condotte neutre, non specifiche,

soggetti associati ad una cosca. Il dato di fatto oggettivo è costituito dalla mera
conoscenza di tali personaggi, di cui non si evidenzia il ruolo eziologico rispetto
all’adozione della misura cautelare.

3.

Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.

L’ordinanza impugnata evidenzia che la restrizione è avvenuta in relazione al
reato di concorso esterno in associazione mafiosa, essendosi provveduto al
pagamento degli onorari dei difensori oltre a fornire assistenza a taluno degli
associati e ad intrattenere assidua conoscenza con due di essi. La donna era
certamente a conoscenza della loro caratura criminale, come evidenziato
dall’accortezza nelle comunicazioni e dal linguaggio criptico. L’ordinanza
prosegue spiegando che il giudice di merito ha ritenuto non provata
l’agevolazione della cosca nel suo complesso ma ha invece ritenuto dimostrato
l’aiuto al singolo associato. Tale comportamento è stato spiegato dal medesimo
giudice con la gratitudine per la benevolenza ambientale connessa alla
coltivazione di interessi nel territorio calabrese. L’aiuto si è anche concretato
nell’offerta di individuazione e pagamento di un difensore. In conclusione
secondo la Corte territoriale si è in presenza di condotta gravemente colposa che
ha avuto un sicuro ruolo sinergico nell’adozione della misura cautelare.
A fronte di tale argomentata valutazione il gravame è palesemente privo
di pregio. Invero si evidenzia una condotta che seppur non ha dato luogo alla
configurazione dell’illecito associativo, mostra plateale connivenza connessa alla
frequentazione interessata ed assidua dell’ambiente della cosca: condotta che
con tutta evidenza può essere considerata gravemente colposa. Tale
atteggiamento di familiarità accompagnata dal linguaggio criptico ed allusivo ha
avuto un sicuro ruolo eziologico nel far ravvisare, all’avvio delle indagini,
l’esistenza della vincolo associativo che ha determinato l’adozione della misura
cautelare.

meramente sospette, connesse alla consapevolezza della caratura criminale di

Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende che appare
congruo determinare in euro 1000,90

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 1.000,00 euro in favore della cassa delle

Roma 3 dicembre 2013

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

ca

(Rocco Marco BLAIOTTA)

Ì

Rusco

lo

4141141

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

)

ammende.

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