Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49776 del 28/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 49776 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Fiorentino Eugenio n. il 25.3.1968
avverso la sentenza n. 22070/2012 pronunciata dalla Corte di
Cassazione il 12.12.2012;
sentita nella camera di consiglio del 28.11.2013 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri,
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. F. Salzano, che
ha concluso per la revoca della sentenza della terza sezione penale
della Corte di Cassazione.

Data Udienza: 28/11/2013

Ritenuto in fatto
i. – Con ricorso depositato in data 16.7.2013, a mezzo del proprio
difensore, Eugenio Fiorentino ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art- 625-bis c.p.p., avverso la sentenza della
terza sezione penale di questa corte di cassazione emessa in data
12.12.2012 (n. 3074/2012), con cui è stata dichiarata l’inammissibilità
del ricorso proposto dal Fiorentino avverso la sentenza in data 1.3.2012
con la quale la corte d’appello di Milano aveva confermato la condanna
dello stesso imputato alla pena di giustizia pronunciata dal tribunale di
Monza, sezione distaccata di Desio, in data 19.7.2011, in relazione ai reati di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.
Con il ricorso ex art. 625-bis c.p.p., il Fiorentino ha evidenziato
l’errore di fatto in cui è incorsa la corte di cassazione nell’omettere di
considerare l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione dell’originario
ricorso per cassazione avanzata dal proprio difensore in conformità alle
previsioni di cui all’art. 6, co. 7, lett. b), d.l. n. 74/12 (convertito nella 1.
n. 122/2012), avuto riguardo alla residenza di detto difensore nel comune di Ferrara ricompreso tra quelli individuati dalla legge ai fini del rinvio ex officio delle udienze penali anteriori al 31.12.2012 (per il caso
dell’assenza della parte o del relativo difensore) in considerazione degli
eventi sismici ch’ebbero a interessare il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29
maggio 2012.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per errore di
fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa (cfr.
Cass., Sez. 6, n. 27035/2008, Rv. 240973; Cass., Sez. 6, n. 2945/2008,
Rv. 242689).

In breve, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e
oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore
percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la corte di cas-

2

sazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e
connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà,
viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia
condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata
senza di esso (Cass., Sez. Un., n. 16103/2002, Rv. 221280).
Nel caso di specie, risulta dagli atti – opportunamente allegati al
ricorso – che il difensore del Fiorentino ebbe effettivamente ad avanzare
tempestivamente, prima dell’udienza di discussione del ricorso per cassazione fissata per la data del 12.12.2012, un’istanza di rinvio di detta
discussione in conformità alle previsioni di cui all’art. 6, co. 7, lett. b),
d.l. n. 74/12 (convertito nella 1. n. 122/2012), avuto riguardo alla residenza di detto difensore nel comune di Ferrara ricompreso tra quelli individuati dalla legge ai fini del rinvio ex officio delle udienze penali anteriori al 31.12.2012 (per il caso dell’assenza della parte o del relativo
difensore) in considerazione degli eventi sismici ch’ebbero a interessare
il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
Dalle stesse allegazioni risulta altresì che detto difensore ebbe ad
attestare documentalmente il ricorso dei presupposti per l’ottenimento
del rinvio dell’udienza di discussione già fissata, secondo le indicazioni
di cui al all’art. 6, co. 7, cit..
Sulla base di tali premesse, l’avvenuta celebrazione dell’udienza
di discussione del ricorso alla data fissata (del 12.12.2012) e la successiva decisione assunta dalla corte di cassazione (senza adozione di alcun
espresso provvedimento del collegio con riguardo alla ridetta istanza di
rinvio), valgono a convincere della sicura configurabilità, nella specie,
dell’errore percettivo causato dalla svista in cui la corte di cassazione è
incorsa; svista segnatamente consistita nell’omettere la considerazione
dell’istanza di rinvio (di là dal rilievo dell’eventuale rinviabilità d’ufficio
della discussione, in ragione della mancata presentazione del difensore
in udienza); errore percettivo che ha condotto la corte all’illegittima celebrazione del processo in assenza del difensore (e alla successiva adozione della decisione) in violazione del disposto di cui all’art. 178 lett. c)
c.p.p.: discussione che non avrebbe certamente avuto luogo in assenza
del rilevato errore percettivo.
3. – Il riscontro dei rilievi che precedono impone la pronuncia
dell’annullamento della sentenza impugnata e la successiva trattazione,

3

4

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza emessa dalla
III Sezione penale di questa Corte, in data 12 dicembre 2012, nei confronti di Fiorentino Eugenio e dispone la trattazione in udienza pubblica
del relativo ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.11.2013.

in udienza pubblica, dell’originario ricorso per cassazione proposto dal
Fiorentino avverso la sentenza in data 1.3.2012 della Corte d’appello di
Milano.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA