Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49773 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49773 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze
nei confronti di:
Castro Pietro n. il 19.1.1961
avverso l’ordinanza n. 5/2012 pronunciata dalla Corte d’appello di
Catania il 22.2.2012;
sentita nella camera di consiglio del 28.11.2013 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. E.
Delehaye, che ha richiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.

Data Udienza: 28/11/2013

Ritenuto in fatto
i. – Con ordinanza resa in data 22.2/14.3.2012, la Corte d’appello di Catania ha accolto la domanda proposta da Pietro Castro per
la riparazione dell’ingiusta detenzione dallo stesso subita nel periodo
dal 28.3.2006 al 5.10.2006.
Avverso il provvedimento della corte d’appello catanese, ha
proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze per violazione della legge processuale, avendo la corte territoriale deciso sull’istanza di riparazione ex adverso proposta senza verificare la mancata notificazione, al ministero resistente, della citazione per l’udienza in camera di consiglio fissata ai fini della discussione del ricorso del Castro.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, concludendo per l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.
Con memoria depositata in data 11.11.2013, il ministero ricorrente ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione proposta.
Considerato in diritto
3. – Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di
legittimità, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un
error in procedendo, ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p., la corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa
questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Cass.,
Sez. Un., n. 42792/2001, Rv. 220092; CaSS., Sez. 1, M 8521/2013, Rv.
255304).
Ciò posto, dagli atti processuali in questa sede complessivamente acquisiti non risulta che l’odierno ministero ricorrente abbia
effettivamente ricevuto la notificazione dell’avviso della fissazione
dell’udienza per la discussione in camera di consiglio del ricorso proposto da Pietro Castro ai fini del conseguimento della riparazione
dell’ingiusta detenzione dallo stesso asseritamente subita.
Sulla base di tali premesse, in accoglimento dell’impugnazione
proposta dal ministero ricorrente, dev’essere pertanto rilevata la nullità dell’ordinanza impugnata, per violazione dell’articolo 127, co. 5,
c.p.p., con il conseguente annullamento della stessa con rinvio alla
corte d’appello di Catania.

2

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Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.11.2013.

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