Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49773 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49773 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRIMALDI MASSIMO N. IL 27/04/1981
POLITO ANTONIO N. IL 04/12/1973
avverso la sentenza n. 609/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 15/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propongono separato ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione
di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili; difatti essi sono privi della specificità, prescritta dallaart. 581,
lett. c), in relazione allaart 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La
mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si dà
atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto allaaffermazione di penale responsabilità degli
•
imputati in ordine ai reati loro rispettivamnete ascritti.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie
ciascuno della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
24/11/2015
Il/La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 15/12/2014, parzialmente
riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO, in data
12/05/2014, nei confronti di GRIMALDI MASSIMO, POLITO ANTONIO, confermava la condanna in
relazione al reato di cui all’art. 628 c.p.