Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49772 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49772 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIMELLI MICHELE N. IL 07/11/1981
BALZANO CARMINE N. IL 03/04/1979
SANNINO SALVATORE N. IL 20/05/1975
avverso la sentenza n. 1028/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 33634/2015

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, n.10099 /15 del
05. 03.2015 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma n.360/2005,
del 31.03.2005 , di condanna per rapina ed altro,ricorrono Sannino Salvatore
lamentando il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena ;
Limelli Michele lamentando il vizio di motivazione in ordine al trattamento
sanzionatorio più afilittivo con riguardo alla continuazione del reato; Balzano
Carmine riproponendo l’eccezione procedurale in relazione all’errata applicazione
dell’art.33 septies cod.proc.pen.
I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Per quanto riguarda il ricorso relativo alla commisurazione della pena di Sannino va ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti
ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra
nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
– 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
La censura relativa alla pretesa reformatio in pejus circa l’aumento per la continuazione, avanzata nel ricorso di Limelli, è manifestamente infondata.
Premesso che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità dì
pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena
equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), la
pena di mesi sei in continuazione riguarda più rapine mentre nel precedente giudicato tale aumento si riferiva ad un solo episodio criminoso.
Anche il ricorso di Balzano è manifestamente infondato.
Secondo la più consolidata giurisprudenza di questa li giudice monocratico il
quale rilevi che il reato appartiene alla competenza del collegio deve disporre la
trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando l’imputato sia rimasto
privo dell’udienza preliminare, a causa di una erronea valutazione addebitabile
allo stesso pubblico ministero e al fine di assicurare la garanzia della detta udienza, dovendo altrimenti trovare applicazione la regola generale secondo cui
l’accertata inosservanza delle disposizioni che regolano l’attribuzione della competenza al giudice collegiale o a quello monocratico comporta la mera trasmissione degli atti a quello di essi ritenuto competente, con diretta fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quarto, cod. proc. pen., richiamato dal
terzo comma dell’art. 33 septies, stesso codice. (Nella specie, in applicazione di
tale principio, la Corte, in accoglimento di ricorso avanzato dal pubblico ministero, ha ritenuto abnorme, annullandolo senza rinvio, il provvedimento con il quale
il giudice monocratico, investito di opposizione a decreto penale di condanna per
un reato di competenza del collegio, aveva disposto la trasmissione degli atti al
pubblico ministero, anziché direttamente al tribunale in composizione collegiale).
n. 19512 del 2010 , Rv. 247204; SS.UU.n.29316 del 2015 rv 264262

Motivi della decisione

2

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in curo 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del pr cedi ento e , ciascuno, al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della oi assi 3e1 -/ammeride.

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