Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49771 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49771 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALMA PASQUALE N. IL 13/06/1978
avverso l’ordinanza n. 60/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/03/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette/sentite- le conclusioni del PG Dott. (7( N J( ewitug „,,,

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Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’istanza di equa riparazione proposta da Palma Pasquale
per un periodo di ingiusta detenzione in carcere da 17 settembre 2006 al 6 febbraio 2008 per i
delitti di tentata rapina aggravata ed omicidio.
Il Palma era stato arrestato in base alle dichiarazioni confessorie del fratello Antonio e di altro
coimputato, D’Andrea Domenico; di tali propalazioni, però, non si era potuto tener conto in
dibattimento perché il D’Andrea aveva ritrattato quanto riferito nella fase delle indagini ed il

Palma Pasquale.
La Corte territoriale suddetta dava conto del convincimento così espresso, ritenendo di poter
valutare le dichiarazioni accusatorie dei due coimputati dell’istante, nel giudizio di equa
riparazione ed in base ai princìpi enunciati nella giurisprudenza di legittimità, perché affette
da mera inutilizzabilità cd. “fisiologica”.
Ricorre per cassazione, tramite il difensore cassazionista, Palma Pasquale deducendo vizio
motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave, sostenendo che la Corte
territoriale sarebbe incorsa in errore di impostazione e prospettiva nel valutare le risultanze
processuali ai fini che in questa sede interessano, in particolare non considerando che il
Palma Pasquale non aveva mai rilasciato dichiarazioni confessorie e, al momento del fatto
delittuoso, non si trovava nell’auto utilizzata per i reati contestati; evidenzia ancora il
ricorrente che i testi chiamati a confermare l’alibi del Palma Pasquale, e che la Corte
d’Assise aveva ritenuto “compiacenti”, non erano stati oggetto di azione penale da parte del
P.M. in relazione a tali dichiarazioni.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con memoria dell’Avvocatura
Generale dello Stato, svolgendo argomentazioni finalizzate a contrastare il proposto ricorso,
in particolare sottolineando la piena utilizzabilità nella sede del giudizio di riparazione delle
dichiarazioni accusatorie di Palma Antonio e D’Andrea Domenico, pur ritenute dal giudice
della cognizione inutilizzabili in sede dibattimentale con conseguente assoluzione di Palma
Pasquale.
CONSIDEFtATO4IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Sent. n. 1153/08 del 30 Ottobre 2008 – dep. 13 gennaio
2009 – Racco) hanno enunciato il principio della inutilizzabilità nel giudizio di equa
riparazione di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione; inutilizzabilità
che – in quanto derivante dalla violazione di norme in vigore al momento dell’esecuzione
dell’intercettazione stessa (artt. 267,268, 271 cpp), con riferimento ad un diritto
costituzionalmente garantito (art. 15 Cost.) – deve considerarsi per così dire “genetica”
perché riferibile ad un dato probatorio acquisito in violazione di un divieto stabilito dalla

2

C,—rm

Palma Antonio non si era sottoposto ad esame in contraddittorio: donde, l’assoluzione di

legge in vigore in quel momento, con conseguente impossibilità di porlo a fondamento
dell’ordinanza cautelare quale grave indizio di colpevolezza (proprio perchè illegittimamente
acquisito), ed impossibilità di qualsiasi forma di “recupero” o “sanatoria” essendo
normativamente prevista addirittura la distruzione della documentazione relativa alle
intercettazioni illegalmente eseguite salvo che costituisca corpo del reato (art. 271, terzo
comma, c.p.p.).
Ben diversa è la situazione processuale nella concreta fattispecie. Ed invero, la

D’Andrea Domenico, è stata dichiarata dal giudice della cognizione sol perché non
confermate nella sede dibattimentale. Di tal che, legittimamente la Corte d’Appello ha
tenuto conto anche di quelle dichiarazioni.
Ma vi è di più. La Corte territoriale non si è limitata a valorizzare le dichiarazioni dei
coimputati del Palma Pasquale, ma ha richiamato altro elemento di significativo valore,
quale la scarsa credibilità dei congiunti del Palma – chiamati quali testi per confermare la
tesi del Palma Pasquale secondo cui questi non si sarebbe trovato sul posto del tragico fatto
di sangue – secondo la valutazione espressa dal giudice della cognizione il quale aveva
conseguentemente ritenuto non credibile l’alibi fornito da Palma Pasquale.
Non meritano, pertanto, accoglimento le censure a fronte di un provvedimento che ha
motivato sulla configurabilità nella condotta dell’istante di una colpa grave, sinergica
all’adozione della misura cautelare. In conclusione, correttamente il giudice di merito, senza
effettuare alcuna illegittima rivalutazione della sentenza penale di assoluzione (v. Sezioni
Unite, 23 dicembre 1995, n. 43, Sarnataro), ma rilevando solo la sussistenza di elementi
che avevano dato causa all’emissione della misura cautelare e configuranti la colpa grave a
norma dell’art. 314 c.p.p., comma 1, ha escluso il diritto del ricorrente alla riparazione,
essendo state indubbiamente le circostanze succitate idonee concause determinanti
l’emissione di una misura cautelare a carico del Palma.
Al rigetto del gravame segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Il ricorrente va altresì condannato, in quanto soccombente, alla rifusione delle spese in
favore del Ministero resistente che si liquidano in complessivi euro 750,00.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla
rifusione in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio che liquida in
complessivi euro 750,00.
Roma, 17 ottobre 2013

Il Presidente

Il Consi liere estensore

(Carlo Giusf B sco)

(V ncenzo Romis)9

3

inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coimputati di Palma Pasquale, e cioè Palma Antonio e

eukit, SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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