Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4977 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4977 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA PASQUALINO N. IL 03/05/1935
avverso la sentenza n. 9819/2004 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2014 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per .1 h cat
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 07/01/2014

1 Annunziata Pasqualino

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità dell’imputato in
epigrafe in ordine ai reati di cui agli articoli 590 cod. pen. e 189, commi 6 e 7,
del Codice della strada; e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei
confronti della parte civile. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo diversi motivi.
2.1 Con il primo motivo si prospetta nullità del decreto di citazione per il
primo giudizio, posto che non era individuato correttamente il giudice,
comparendo la sola indicazione “giudice di Roma, aula 5, piazzale Clodio, città
giudiziaria”. L’incompiutezza pregiudicava la chiamata in giudizio, non essendo
stato individuato né il giudice né la sezione.
2.2 Con il secondo motivo si deduce nullità della citazione per la mancata
indicazione del termine per richiedere riti alternativi prevista a pena di nullità
dall’art. 552 cod. proc pen. La Corte d’appello si è limitata a ritenere carenza di
interesse, trascurando che la mancata indicazione del termine ha pregiudicato il
compiuto esercizio del diritto di difesa. Il giudice ha sostanzialmente fornito
arbitrariamente una interpretazione abrogativa della disciplina legale, che ha
inteso attribuire rilievo alla tempestiva informazione completa sull’accesso ai riti
alternativi.
2.3 Con il terzo motivo si deduce nullità della ridetta citazione con
riguardo al difensore, avendo la notifica avuto luogo presso domicilio dichiarato
solo in relazione alla fase delle indagini preliminari.
2.4 Con il quarto motivo si lamenta che erroneamente è stata omessa la
pronunzia estintiva per prescrizione, risalendo il fatto al luglio 2000 ed essendo
quindi ampiamente decorso, prima della sentenza d’appello, il termine di sette
anni e sei mesi.
3. Come correttamente dedotto, i reati sono estinti per prescrizione. E’
infatti ampiamente decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi,
risalendo il fatto al luglio 2000 e non riscontrandosi sospensioni del processo.
Né, alla luce di quanto esposto nelle sentenze di merito, esiste la situazione di

di Roma con sentenza del 16 aprile 2012.

evidenza probatoria idonea a determinare l’adozione di pronunzia liberatoria nel
merito. D’altra parte, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa
Suprema Corte, l’effetto estintivo travolge le nullità prospettate. La sentenza va
quindi annullata senza rinvio quanto alle statuizioni penali.
4. Le deduzioni difensive esposte nel ricorso vanno quindi valutate solo
con riguardo alle statuizioni civili.

presenza di mera imprecisione in ordine al luogo della comparizione, non
ostativa l’individuazione della sede del dibattimento, tanto che il difensore è
comparso in udienza. Tale apprezzamento si sottrae alle indicate censure. Non
solo la comparsa del difensore sana l’eventuale irritualità, ma soprattutto essa
dimostra che si era in presenza di mera, insignificante imprecisione, essendo
ben specificato il luogo della comparizione con la specificazione pure dell’aula
d’udienza.

4.2 Quanto al motivo afferente ai riti alternativi, la sentenza di merito
considera che la difesa non ha posto la questione in dibattimento, nè ha chiesto
di essere rimessa nel termine. Se ne evince che la difesa personale e quella
tecnica non vollero ricorrere ad un alcun rito alternativo; sicché l’omissione non
ha arrecato alcun pregiudizio concreto e la norma viene invocata ai fini estranei
all’interesse che essa intende cautelare sicché difetta di interesse a farne valere
l’osservanza. L’apprezzamento è corretto, posto che si discute della eventuale
tempestività della richiesta di rito alternativo, in relazione alla quale la difesa ben
avrebbe potuto sollecitare la rimessione nel termine. Ma, soprattutto, essendo
dichiarata la prescrizione, la questione, riguardata dal punto di vista degli
interessi civili, non è rilevante e non mostra interesse a ricorrere: non si
comprende come l’accesso al rito ordinario abbia potuto pregiudicare la difesa
nella chiave civilistica.
4.3 Quanto al terzo motivo la sentenza considera che il difensore è
regolarmente comparso in udienza. Inoltre, il domicilio eletto ai sensi dell’art.
65, comma 2, disp. att. c.p.p., era l’unico risultante in atti per difetto di altra
comunicazione alla quale il difensore sarebbe stato comunque tenuto ai sensi
dell’art. 65, primo comma, pena la notifica ai sensi dell’art. 65, terzo comma.
L’apprezzamento non appare censurabile. Anche qui rileva, decisivamente, che il
difensore è comunque comparso sanando qualunque irritualità.

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4.1 La sentenza impugnata considera, quanto al primo motivo che si è in

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Annulla l’impugnata sentenza per intervenuta prescrizione dei reati
addebitati, così pronunziando nella prospettiva penale. Rigetta nel resto il
ricorso.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Marco LAIOTTA)

(Gaetanino ZECCA)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

Roma 7 gennaio 2014

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