Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49769 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49769 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMKHANTAR ABDELKRIM N. IL 14/06/1972
avverso la sentenza n. 13065/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VERONA, del 04/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

Ritenuto:
che il ricorrente Lamkhantar Abdelkrim, al quale è stata applicata la pena ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. , con sentenza del GIP del Tribunale di Verona
n.231/2015 del 04.03.2015 , per il reato di rapina, denuncia violazione di legge
e vizio della motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità ;
che questa Corte ha già dichiarato che “Nel procedimento di applicazione della
pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono
prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione
giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente
qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della
pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità,
anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al
consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione
del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva
valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato
controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”.
(Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento della somma di € 1.500,00 in favore
della Cas delle ammende.
Roma, 24 novembre 2015
Il ConsJliere relatore

Presidènte

N. R.G.: 16631/2015

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