Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49768 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49768 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIBAJ ERI N. IL 30/03/1987
avverso la sentenza n. 3334/2014 TRIBUNALE di PRATO, del
11/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

Ritenuto:
che il ricorrente Bibaj Eri, al quale è stata applicata la pena ai sensi dell’art. 444
c.p.p. , con sentenza del Tribunale di Prato n.421/2015 dell’I 1.03.2015 , per il
reato di ricettazione ed altro , denuncia violazione di legge e vizio della
motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità per il reato di
danneggiamento e lesioni personali.
che le dog,lianze sono manifestamente infondate perché l’imputato ha
manifestato la volontà di patteggiare la pena anche per i predetti reati;
Inoltre vale il principio secondo cui “Nel procedimento di applicazione della pena
su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare
con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione
giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente
qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della
pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità,
anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al
consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione
del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva
valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato
controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”.
(Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in curo 1.500,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento della somma di € 1.500,00 in favore
della Case delle ammende.
Roma, 24 ovembre 2015

N. R.G.: 16618/2015

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