Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49768 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49768 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OZIGBO LILYAN N. IL 01/01/1980
avverso l’ordinanza n. 84/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/04/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dptt. VINCENZO ROMIS;
lette/ emtige 19 conclusioni del PG Dott.

A.,

I. 1 4 44AAMMIdt.h./Ìy-g

Uditi difensor Avv.;

( ecuilyt,)

Q-4

Data Udienza: 15/10/2013

,

OSSERVA
La Corte d’Appello di Napoli rigettava la domanda di equo indennizzo per ingiusta detenzione
avanzata da Ozigbo Lilyan, sul rilievo della ritenuta sussistenza della condizione ostativa di cui
all’art. 314 del codice di rito (condotta dell’interessato sinergica all’evento detenzione).
Ha proposto ricorso per Cassazione la Ozigbo, con atto di gravame sottoscritto personalmente.
Ha depositato memoria di costituzione l’Avvocatura Generale dello Stato nell’interesse del Ministero
dell’Economia, svolgendo considerazioni finalizzate a contrastare il proposto ricorso, in particolare
prospettando l’inammissibilità dell’impugnazione per essere stato l’atto di gravame sottoscritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ed invero l’atto di impugnazione è stato
sottoscritto dalla parte, mentre avrebbe dovuto essere proposto, ex art. 613 c.p.p., da
difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione; infatti questa Corte, a
Sezioni Unite, ribadendo l’indirizzo affermatosi come prevalente nella giurisprudenza di
legittimità, ha precisato che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, deve
ritenersi inammissibile il ricorso proposto con atto sottoscritto dalla parte e non da
avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione a norma dell’art. 613
c.p.p., “giacchè l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall’art.
571, comma primo, c.p.p. che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre
personalmente l’impugnazione” (in termini Sez. Un., ordin. N. 34535/2001, imp.
Petrantoni, dep. 24/9/2001, RV. 219613; nello stesso senso, sia pure con specifico
riferimento ad impugnazione sottoscritta dalla parte offesa o dal custode giudiziario:
Sez. Un., Messina ed altro – cc. 16/12/98 – RV. 212077; Sez. Un., Adragna – cc. 21
giugno 2000 – RV.216336).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente: cfr. Corte Costituzionale,
sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende
di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 300,00 (trecento). La
ricorrente deve essere altresì condannatov a rimborsare al Ministero dell’Economia le
spese di costituzione per questo giudizio che si liquidano in complessivi euro 750,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 300,00 in favore della cassa delle ammende; la
condanna inoltre a rimborsare al Ministero dell’Economia le spese di costituzione per
questo giudizio che si liquidano in complessivi euro 750,00.
Roma, 15 ottobre 2013

Il President

Il Co sigliere estensore

(Carlo Giusep

( incenzo Romis)

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personalmente dalla parte.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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