Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49767 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49767 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAIO TOMMASO N. IL 22/01/1964
avverso la sentenza n. 799/2014 GIP TRIBUNALE di AVELLINO, del
26/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/11/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
•
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile; è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di
patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al
suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129
c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
24/11/2015
Il/La GIP TRIBUNALE di AVELLINO, con sentenza in data 26/02/2015, applicava nei confronti di
MAIO TOMMASO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’art.
648 c.p.