Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49767 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49767 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUONFIGLIO MICHELE N. IL 28/11/1938
avverso l’ordinanza n. 87/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/11/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
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Data Udienza: 15/10/2013

OSSERVA

1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile la domanda di riparazione presentata da Buonfiglio Michele – finalizzata ad ottenere l’equa riparazione per la dedotta ingiusta detenzione sofferta – per assenza di procura speciale
nelle forme previste dall’art. 122 c.p.p. Osservava la Corte che la procura risultava rilasciata
dal Buonfiglio con documento allegato all’istanza mediante collegamento con punti metallici,

ca indicazione della presente vicenda processuale; di tal che, ad avviso della Corte stessa,
mancava il requisito della “specialità”.
2. – Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione il Buonfiglio, con atto sottoscritto personalmente, deducendo, con un unico motivo, la erronea applicazione della legge
penale (art. 606 c.p.p., lett. b), lamentando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto
conto della idoneità della procura rilasciata dal richiedente.
3. – Ha depositato memoria di costituzione l’Avvocatura Generale dello Stato nell’interesse
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con argomentazioni finalizzate a contrastare il
proposto ricorso, aderendo – con richiami giurisprudenziali – alla tesi sostenuta dalla Corte
distrettuale circa la prospettata mancanza di idonea procura alla proposizione dell’istanza di
equa riparazione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio, ritenendo condivisibili le argomentazioni
del ricorrente.

4. – Osserva la Corte che l’esame della questione dedotta con il ricorso risulta precluso da
un assorbente profilo di inammissibilità concernente le formalità di presentazione del gravame. Ed invero, l’atto di impugnazione è stato sottoscritto dalla parte, mentre avrebbe dovuto essere proposto, ex art. 613 c.p.p., da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di
Cassazione; infatti questa Corte, a Sezioni Unite, ribadendo l’indirizzo affermatosi come
prevalente nella giurisprudenza di legittimità, ha precisato che, in tema di riparazione per
l’ingiusta detenzione, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto con atto sottoscritto
dalla parte e non da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione a norma
dell’art. 613 c.p.p., “giacchè l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista
dall’art. 571, comma primo, c.p.p. che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione” (in termini Sez. Un., ordin. N. 34535/2001, imp. Petrantoni,
dep. 24/9/2001, RV. 219613; nello stesso senso, sia pure con specifico riferimento ad impugnazione sottoscritta dalla parte offesa o dal custode giudiziario: Sez. Un., Messina ed altro – cc. 16/12/98 – RV. 212077; Sez. Un., Adragna – cc. 21 giugno 2000 – RV.216336). Nè
a rendere ammissibile il ricorso può valere, dal punto di vista formale con riferimento allo
ius postulandi, la circostanza che, dopo la sottoscrizione del Buonfiglio, vi sia in calce

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con generico riferimento ad una domanda di equa riparazione, senza data e senza la specifi-

l’autentica della firma ad opera del difensore: “Il ricorso per cassazione contro la decisione
della Corte d’appello resa nel procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione deve
essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della
Corte di cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall’interessato, quand’anche autenticata da difensore iscritto nel predetto albo” (Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010
Cc. – dep. 24/11/2010 – Rv. 248449); “ad abundantiam”, mette conto sottolineare che nel
caso in esame il difensore del Buonfiglio nemmeno risulta iscritto nell’albo speciale dei cas-

5. – Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 713 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 300,00 (trecento).
6. – Sussistono giusti motivi per ritenere compensate tra le parti le spese di lite relative a
questo grado di giudizio, tenuto conto, in particolare, che la memoria dell’Avvocatura risulta
caratterizzata prevalentemente dal richiamo di precedenti di questa Corte a sostegno della
tesi della inidoneità della procura rilasciata dal Buonfiglio al difensore, senza cogliere l’assorbente profilo di inammissibilità del ricorso.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara compensate le spese tra le parti.
Roma, 15 ottobre 2013

Il Presidente

Il Con gliere estensore (Carlo Giuse pe Brusco)
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sazionisti.

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