Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49766 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49766 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOLINAS PIETRO PAOLO N. IL 22/08/1968
avverso la sentenza n. 3291/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilita’, è inammissibile, in quanto viene prospettata una
valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza
di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una
motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte
territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece,
liesistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dellaimputato in ordine al fatto
ascrittogli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali
emergeva che laimputato a Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, 3akani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003,
Petrella, Rv. 226074). il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto il giudice di appello ha ritenuto adeguata la
pena rideterminata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di
non potere concedere le attenuanti generiche alla luce dellaassenza di elementi di segno positivo
valutabili in tal senso. E sul punto, conformemente allaorientamento espresso più volte da questa
Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis
cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata
sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché
congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di
uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. Il n. 3609 del 18/1/2011,
Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez.VI n. 3434
Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilìtà del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

24/11/2015
Il Consiglie e Estensore
CARRELLI PALO
ROBER

D MONTRONE

Il Presidr,..nte

ANTONIO I7R ES1tIPINO

Il/La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 10/04/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 27/10/2011, nei confronti di SOLINAS
PIETRO PAOLO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p.

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